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Le parcelle dell’avvocato con efficacia di titolo esecutivo

L’art.7 della legge n.49/2023 prevede una procedura “semplificata” per azionare il recupero del credito professionale.

Le parcelle dell’avvocato con efficacia di titolo esecutivo

Infatti, l’art.7 (titolato “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”) prevede espressamente che,  in alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art.14 d.lgs. n.150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale  sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria  opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. E’ stato così introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art.474, comma 2, n.1 cpc).

Nel parere di congruità reso ai fini dell’articolo 7 della l.n.49/2023 è corretto (ed opportuno) riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell’art.7, comma 1, della l. n.49/2023, quantomeno nella parte in cui afferma che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l.n.241 del 1990, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies cpc, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista (in termini, Cons.naz. forense 23 giugno 2923 n.24).

Una volta decorsi i 40 giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può procedere alle conseguenti azioni esecutive senza notificare di nuovo il parere, anche se il cliente è la Pubblica Amministrazione (parere Cons. naz. Forense 31 maggio 2023 n. 18). Ciò comporta evidentemente la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie (parere Cons. naz. Forense 23 giugno 2023 n.24).

In ordine alla competenza territoriale per la presentazione dell’istanza è da ritenersi la competenza dell’ordine presso cui è iscritto il professionista, con esclusione della competenza territoriale del c.d. foro del consumatore ex art.66 bis d.lgs. n.206/2005.

Il giudizio  di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere, nelle forme del rito semplificato di cognizione.

In ordine al problema se il nuovo strumento processuale (“parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”) sia utilizzabile solo per il recupero dei compensi professionali connessi all’equo compenso oppure è un nuovo strumento che l’avvocato può utilizzare in linea generale per il recupero del suo compenso, anche al di fuori dell’ambito di operatività dell’equo compenso, il Consiglio nazionale forense, con parere 23 giugno 2023 n.24, afferma che  la disposizione dell’art.2, comma 3, della l. n.49/2023, nel fissare l’ambito di applicazione dell’intera legge  e dunque anche dell’art.7, indica non tutti i contratti d’opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”.

Infatti il citato art.2 prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art.2230 cod.civ. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate….fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”.  Per il Consiglio nazionale  forense, quindi, il parere del Coa costituisce titolo esecutivo solo nei confronti del contraenti “forti” cui si applica la legge sull’equo compenso.

Perplessità si manifestano, però, per tale interpretazione in quanto è da ritenersi che nonostante la collocazione dell’art.7 nella disciplina dell’equo compenso, la sua formulazione è tale da fare ritenere il nuovo strumento processuale utilizzabile in via generale dall’avvocato per il recupero del suo compenso; e ciò in quanto a differenza della disciplina della prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso (art.5, comma 2, l.n.49/2023, in cui si fa espresso richiamo ai clienti forti…nonostante l’art.2, comma 3)), nell’art.7 in questione  non vi è alcun riferimento alle imprese di cui all’art.2 della legge  n. 49/2023. Peraltro quest’ultima interpretazione avrebbe riflessi positivi sull’amministrazione della giustizia, sia con riferimento alle cancellerie,  che verrebbero sgravate dalla gravosa attività connessa alla emissione dei decreti ingiuntivi, che per il  giudice che  verrebbe “liberato” da una attività “formale” in quanto il parere di congruità del Coa lo “vincola” nell’emissione del decreto ingiuntivo.

Occorre evidenziare che stante la natura amministrativa del parere di congruità, la procedura per la sua adozione è soggetta alle norme che governano l’azione amministrativa (art.7 l.n.241/1990), con conseguente  motivazione del provvedimento,ed indicazione del termine ed autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere opposto, nonché  comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti  nei cui confronti il provvedimento produrrà effetti. L’obbligo motivazionale è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo (parere Cons.naz. forense  23 giugno 2023 n.24).

Occorre evidenziare che la disposizione di cui all’art.7 l.n.49/023 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge, stante la previsione dell’art.11 l.n.49/2023.

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