Equo compenso avvocati, come funziona il recupero crediti con la parcella ''esecutiva''
Il parere di congruità costituisce titolo esecutivo stragiudiziale e il cliente ha 40 giorni per proporre opposizione
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Il parere di congruità introdotto dall’art. 7 della Legge sull’equo compenso è titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa. Può essere chiesto al consiglio dell’ordine di appartenenza, per le prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge, e solo con i clienti “forti”. Il parere del COA deve essere motivato e preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/1990). Il cliente ha 40 giorni di tempo dalla notifica per presentare opposizione al Tribunale ordinario, nelle forme del rito semplificato.
La legge sull’equo compenso ha introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa, per favorire il recupero del credito del professionista attraverso una procedura veloce e semplificata.
L’art. 7 della Legge n. 49/2023, consente che il parere di congruità emesso dall’Ordine sul compenso richiesto dal professionista costituisca per legge titolo esecutivo anche per le spese sostenute e documentate.
Condizione è che il parere sia rilasciato nel rispetto di cui alle regole del procedimento amministrativo e che il debitore non proponga davanti all’autorità giudiziaria l’atto di opposizione nei quaranta giorni dalla notifica del parere.
La parcella “esecutiva” si può chiedere per le prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge (art. 11 L. 49/2023)
I compensi professionali però riguardano solo i contratti d’opera professionale stipulati con “clienti forti”. Ad oggi non è possibile dunque estendere lo strumento a qualunque recupero del credito professionale dell’avvocato.
Il chiarimento è arrivato di recente dal Consiglio nazionale forense con il Parere n. 24/2023, anche se molti commentatori non condividono la limitazione, dal momento che l’art. 7 della legge sull’equo compenso non fa menzione dell’art. 2 cioè della norma che delimita l’ambito di applicazione della nuova legge ai rapporti professionali con imprese bancarie assicurative etc..
L’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto il professionista.
La procedura per l’adozione del parere di congruità, avendo natura amministrativa, deve rispettare le norme sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) e dunque prevede:
- la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti coinvolti dagli effetti del provvedimento;
- la motivazione del provvedimento;
- l’indicazione del termine e dell’autorità giudiziaria per l’opposizione.
Come precisato nel recente parere del CNF n. 24/2023, è opportuno che il parere di congruità riproduca come avviso alle parti il disposto dell’art. 7 comma 1 L. 49/2023 quantomeno nella parte in cui prevede che il parere di congruità costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L. 241/1990 e se il debitore non presenta opposizione ex art. 281 undecies c.p.c. entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.
L’eventuale giudizio di opposizione presentato dal cliente contro il parere di congruità, va instaurato davanti al Tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine professionale che ha emesso il parere. Il procedimento si svolge nelle forme del rito semplificato di cognizione.
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