Avvocato si iscrive alla facoltà di odontoiatria “per svago”: per i giudici il doppio status è incompatibile
Un avvocato di Milano era stato cancellato dall’albo perché dal 2017 era iscritto anche all’albo degli odontoiatri di Torino.
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L’uomo ha presentato ricorso contro questa decisione, spiegando di essersi iscritto per poter proseguire gli studi in odontoiatria che stava svolgendo “per svago culturale”. La Cassazione ha rigettato la sua decisione: il doppio status è incompatibile.
Un avvocato di Milano ha portato avanti una battaglia legale per vedersi riconosciuta l’iscrizione all’Ordine degli odontoiatri di Torino. Il caso è stato raccontato dal quotidiano Il Corriere della Sera che riporta la sentenza della Corte di Cassazione che conferma come il doppio status sia incompatibile.
L’uomo iscritto dal 2017 all’ordine degli odontoiatri di Torino
Nella primavera 2023, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano aveva infatti disposto la cancellazione dall’albo di un professionista: dal 2017, infatti, era anche iscritto all’ordine degli odontoiatri di Torino come odontoiatra estero e per la precisione spagnolo. L’uomo ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Ha precisato che la sua iscrizione all’albo piemontese fosse finalizzata “alla prosecuzione degli studi e al completamento del relativo percorso formativo”.
Ha sostenuto di essersi iscritto alla facoltà per una “personale saltuaria attività di svago culturale, di studio in ambito universitario postlaurea”. Ha quindi precisato di non trarre alcun guadagno dall’attività di dentista. Ha sostenuto che la sua scelta è compatibile con la sua professione di avvocato “in esplicazione del diritto allo studio e della libera esplicazione della personalità”.
Si sarebbe quindi iscritto all’albo perché “condizione indispensabile per l’ammissione e frequenza a corsi universitari di formazione post-laurea in odontoiatria”. Ci sarebbero infatti alcune norme secondo le quali, lo studente deve essere abilitato per frequentare master o specialità “pena di incorrere nell’abusivo esercizio della professione”. Per i giudici però il doppio status è incompatibile.
Il ricorso quindi è stato rigettato: “A nulla rileva, per derogare al divieto o mutarne la portata, che la seconda attività sia svolta professionalmente o sia, come nella specie, nella fase di formazione pratica propedeutica all’esercizio della professione sanitaria”.
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