Norme di comportamento suggerite per il collegio sindacale delle società
Dopo i revisori, è la volta del collegio sindacale (o sindaco unico) per le società non quotate, per il quale dall’ 1 Gennaio 2024 sono applicabili le modifiche alle norme di comportamento, così come predisposte dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Si tratta invero di un aggiornamento di quelle del 2021.
In evidenza
Per la redazione della relazione (di cui all’art. 2429 comma 2 c.c.), relativa al bilancio relativo all’esercizio 2023, l’organo di controllo potrà quindi attenersi alle indicazioni ivi contenute, utilizzando altresì il fac-simile di relazione a disposizione dei professionisti sul sito del Consiglio nazionale.
Si sottolinea che i principi riportati nel documento si riferiscono ai componenti del Collegio sindacale che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.
Valgono le stesse precisazioni fatte in tema di revisione, ossia che tali principi vanno integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, così come essi vanno applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società.
Da rilevare, nel documento, il riferimento alla vigilanza sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e alla segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società.
La retribuzione dei sindaci
Ma l’aspetto forse più interessante è dato dal fatto che, nell’ambito delle tematiche relative al riconoscimento di una retribuzione dei sindaci che sia equa e adeguata, si sia tenuto conto (Norma 1.5) dell’entrata in vigore della normativa sull’equo compenso (di cui alla L. n. 49/2023).
Nel documento si afferma, condivisibilmente, che, considerata la ratio della suddetta legge di evitare la sottoscrizione di incarichi o mandati professionali che prevedano compensi inferiori ai valori determinati in base ai criteri generali enunciati nella normativa e agli importi prestabiliti dai parametri (nel caso dei Commercialisti sono rappresentati dai parametri previsti dall’art. 29 D.M. n. 140/2022) sembrerebbe opportuno che, per gli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio 2023 dalle società rientranti nel perimetro oggetto dell’intervento legislativo, i singoli Ordini territoriali adottino comportamenti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel DM n. 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo, ma che comunque risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
Diversamente, è auspicabile che siano assunti provvedimenti disciplinari in presenza di compensi pattuiti manifestamente sottosoglia e lesivi di una leale concorrenza professionale, come peraltro chiarito dalla normativa in materia.
Una precisazione, come si vede, che mira al rispetto della ratio normativa, al fine di evitare il verificarsi di situazioni diverse per effetto del mero decorso temporale.
NdR: vedi qui le norme aggiornate di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate
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