Cassa forense e il danno erariale ?
La trasparenza….questa sconosciuta !
In evidenza
A tutt’oggi gli iscritti a Cassa Forense non conoscono
– l’articolato della riforma della previdenza forense approvato dal CDD;
– la nota dei Ministeri Vigilanti di agosto 2023;
– la nota dei Ministeri vigilanti del 29 dicembre 2023;
– le relazioni inoltrate da Cassa Forense ai Ministeri Vigilanti.
La trasparenza….questa sconosciuta !
Ma nel video realizzato nel corso della sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense in Roma di dicembre 2023 (https://www.youtube.com/embed/j6oCf8LtjtM?si=MzIT-V1dqlj1eJAj ) il Presidente di Cassa Forense, dopo una improvvida reprimenda nei confronti dei Ministeri Vigilanti, ha dichiarato che il ritardo e il passare ad un altro anno se si verificherà, determinerebbe un danno per Cassa Forense, in termini di cassa, di oltre 40 milioni.
In realtà i milioni sono 42 di mancati introiti contributivi per il 2024 oltre ad un milione che si poteva risparmiare in prestazioni previdenziali e , quindi, 43,
Questo potrebbe costituire un danno erariale per Cassa Forense.
È passata, in silenzio, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno erariale e le sue ricadute. Mi riferisco alla sentenza n. 7645/2020 del 01.04.2020.
In tale arresto si afferma testualmente che:
– la privatizzazione rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo;
– il pregiudizio arrecato al patrimonio delle Casse è un danno a risorse pubbliche e dunque un danno erariale, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, perché quantunque trasformate in fondazione (o associazione aggiungo io) con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, l’Ente ha mantenuto un carattere pubblicistico essendo chiamato a svolgere l’attività istituzionale di assistenza e previdenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori alla quale si accompagna l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.
Ora vediamo di riassumere che cosa è successo alla luce di quanto sta uscendo fuori “tra sussurri e grida”.
Sembra che nella nota ministeriale del 29 dicembre 2023 siano stati approvati dai Ministeri Vigilanti gli aumenti contributivi e la riduzione del coefficiente da 1,40 a 1,30 per le pensioni retributive mentre sarebbe stata bocciata, per violazione di legge, l’opzione al contributivo per anzianità.
Non c’è però una delibera di approvazione, sia pure parziale, pubblicata nella sezione “delibere” sul sito del Ministero del Lavoro né tantomeno vi è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che chiude l’iter formativo.
Ne’, come già detto, Cassa Forense ha reso pubblica ,sul sito istituzionale , la nota Ministeriale entro il 31 dicembre 2023 !
Bisogna quindi ricostruire, con pazienza, l’iter della vicenda che vede la delibera del Comitato dei Delegati di Cassa Forense che ha adottato la riforma, trasmessa ai Ministeri Vigilanti per la sua approvazione e la approvazione parziale, non resa pubblica, in alcun modo.
Nel testo della riforma vi è però la norma di chiusura che, pare, riproduca l’attuale articolo 88 del vigente regolamento della previdenza per il quale “il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale.”
La questione, in linea di diritto è già stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione attraverso numerose pronunce, l’ultima delle quali è l’ordinanza n. 26360 depositata il 12.09.2023 con la quale la Suprema Corte al punto 5.2 così scrive:
«5.2.– Le Casse adottano lo statuto e il regolamento (comma 4).
Quanto ai regolamenti, in particolare, questa Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare (da ultimo, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541, con riferimento al regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno, adottato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 4 marzo 2016, n. 4296, sul regolamento dell’Enasarco, e Cass., sez. lav., 26 settembre 2012, n. 16381, sul regolamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro).
5.3.– Statuto e regolamento devono essere approvati, anche per quel che concerne le loro modificazioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il «Ministero del tesoro» e con «gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati» (art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).
L’approvazione ministeriale non incide sulla formazione della volontà della Cassa ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l’esistenza e la validità.
L’approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull’efficacia dell’atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (art. 1360 cod. civ.), sin dall’emanazione dell’atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso».
A questo punto, per evitare l’ipotesi del danno erariale, si potrebbe sostenere, una volta approvata la riforma di Cassa Forense nel 2024 e la sua pubblicazione in G.U., che le parti già approvate con la nota ministeriale del 29 dicembre 2023, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024, con effetto quindi retroattivo.
Ma questa operazione è resa, a mio giudizio, opinabile dal fatto che con la nota ministeriale del 29 dicembre 2023, è stata approvata anche l’entrata in vigore della riforma con il 1° gennaio 2025 e che la retroattività, in tema di aumento della contribuzione e riduzione delle prestazioni, non pare percorribile.
Che sia per questo che gli atti non vengono pubblicati?
Come è noto in base alle preleggi, la legge dispone solo per l’avvenire ma si fa qualche eccezione, in tema di retroattività, proprio per la materia previdenziale ma la giurisprudenza sin qui intervenuta in materia ha sempre escluso l’efficacia retroattiva per l’imposizione contributiva.
Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte di Cassazione ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999).
Tutto questo ginepraio è la conseguenza di una scelta, tanto improvvida quanto arbitraria, che fu quella di optare per il sistema di calcolo contributivo per anzianità, secondo la Legge Dini, dimenticandosi però, o facendo finta di dimenticarsi, che la Legge Dini era stata modificata dalla Legge Fornero con l’applicazione a tutti del sistema di calcolo contributivo della pensione, con la salvaguardia del pro rata.
La previdenza o la si conosce o si finisce per essere travolti con effetto a valanga.
Se questa sia la colpa grave richiesta per il danno erariale, ovviamente non spetta a me dirlo, ma alla Procura della Corte dei Conti.
Non sfuggirà ai miei lettori come sia indispensabile la puntuale conoscenza degli atti ufficiali !
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