Credito d'imposta sui beni strumentali: DDT non sempre necessario
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che per i beni strumentali non occorre necessariamente indicare la specifica dicitura del DDT qualora la fattura del fornitore, che già contiene l'espresso riferimento normativo, faccia riferimento “chiaramente ed univocamente” al documento di trasporto.
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Questo come risposta al question time 5-01787 del 1/10/2024, superando la rigida interpretazione dell’Agenzia delle Entrate presente nella risposta al quesito n. 270/E/2022, che a sua volta ha ritenuto la necessità di riportare la norma di riferimento anche nei documenti di trasporto, insistendo nella possibilità di poter regolarizzare i documenti ex post prima di avviare qualsiasi attività di controllo.
Quindi, cosa devono contenere i documenti relativi all’acquisizione di beni agevolati?
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione di beni agevolati devono contenere la seguente dicitura:
- “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”. (Il fallimento comporta la revoca)
Come regolarizzare un documento già emesso?
Sono due le possibilità di poter regolarizzare un documento precedentemente emesso alle autorità competenti:
- Se il documento è in formato cartaceo, il cessionario può riportare la dicitura su ogni fattura con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.
- Ma, se invece, sono state ricevute fatture elettroniche, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scrittura indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, realizzare un’integrazione informatica che andrà abbinata alla originale, e conservare insieme allo stesso ; In questo caso, senza che la fattura si materializzi, il cessionario dovrà predisporre un altro documento, che sarà allegato al file fattura in questione, che conterrà sia i dati necessari per l’integrazione, sia i dati della fattura stessa, che dovranno successivamente essere trasmessi allo SDI. (circolari 13/E/2018 e 14/E/2019).
Perizia asseverata: in che momento serve?
La perizia giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto ai rispettivi albi professionali oppure un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato sarà utile per indicare che i beni 4.0″ hanno caratteristiche tecniche tali da inserirli negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura.
Altre norme:
- L’Agenzia delle Entrate può chiedere al Ministero di pronunciarsi qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli sugli investimenti agevolati, siano necessarie valutazioni tecniche sulla qualificazione e classificazione dei beni.
- Si precisa infine che dovrà essere data specifica comunicazione a Mimit con riferimento ai prodotti “4.0”; Per fare ciò sarà necessario utilizzare un apposito modulo che dovrà essere inviato entro il termine per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi corrispondente al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
Che cosa succede con il credito d’imposta beni strumentali?
il Ministero, dopo aver confermato che per i DDT che certificano la consegna dei beni, resta invariato l’obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative, afferma che tale obbligo può essere considerato se “formalmente” rispettato nei casi in cui la fattura, che contiene l’espresso riferimento alla norma, fa riferimento “chiaramente ed univocamente” al documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della dicitura consueta.
Quindi, chi utilizza il credito d’imposta, infatti, è tenuto a conservare, pena la perdita del beneficio, un’adeguata documentazione che dimostri l’effettivo sostegno delle spese e la corretta determinazione dei costi ammissibili.
Articolo tratto dal sito web di Professioni in Team
Redazione: Stragroup SPA
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