Come complicare la vita al cittadino.
A proposito della proprietà di un’autovettura I limiti della classe politica al governo, non da oggi, si misurano sulla base della assoluta incapacità di semplificare la vita del cittadino e delle imprese.
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Ciò che è sempre possibile limitando al minimo gli adempimenti richiesti dai più diversi procedimenti, quando effettivamente necessari, considerato che il tempo richiesto per queste attività costituisce un costo che viene percepito come assolutamente intollerabile quando è evidente l’inutilità di quel che ci viene richiesto. Sarebbe estremamente semplice ridurre gli adempimenti richiesti al cittadino soprattutto perché oggi, sulla base della normativa sulla documentazione amministrativa sono consentite autocertificazioni, mentre molti documenti sono acquisiti d’ufficio quando in possesso dell’amministrazione procedente, ed i sistemi informatici di cui le amministrazioni si sono dotate, possono rilasciare in tempo reale certificazioni a richiesta dell’interessato. Tuttavia, come ha denunciato Sabino Cassese, giurista insigne e conoscitore come pochi delle pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese continuano ad essere tartassati da adempimenti spesso assolutamente inutili o che duplicano il contenuto di altri documenti. E questo nell’assoluta indifferenza di una classe politica che, pure, potrebbe trarre enormi vantaggi d’immagine, con effetti positivi sul consenso, da una significativa semplificazione come quella che si riscontra in molti paesi dell’Unione europea. Un esempio mi sembra estremamente significativo. Dovendo rottamare un’autovettura del 2000 mi è stato richiesto il “certificato di proprietà” che io non ho trovato tra le mie carte e che mi dicono essere stato successivamente eliminato. Unica soluzione sembra essere quella di denunciare all’Autorità di Polizia la irreperibilità del documento che verrebbe sostituito dalla dichiarazione così resa. Ho chiesto se fosse possibile sostituirlo con una certificazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che dà conto, in senso cronologico, della vita dell’automezzo, un documento che attesta i dati tecnici, il proprietario, le variazioni e i passaggi di proprietà, le ipoteche, i finanziamenti e i fermi amministrativi di un veicolo. A me sembra che questa documentazione individui tutti i dati relativi al “certificato di proprietà”. Assolutamente no, mi è stato risposto. Non basta. Occorre la dichiarazione di smarrimento resa all’Autorità di Polizia. Ho voluto ugualmente richiedere il “certificato cronologico” rilasciato dal PRA. Sennonché in cauda venenum e così in fondo al certificato che attesta tutti i dati del veicolo necessari per ricostruirne la storia, si legge che “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 15 legge 12/11/2011 n° 183). Ma allora, a che serve? La legge richiamata reca “Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e “decertificazione”. Dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le modifiche – introdotte dall’art. 15 . La nuova disciplina prevede: a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; b) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; c) nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazioni degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000); d) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale; e) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; f) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Bell’esempio di semplificazione. Ma se il certificato, ossia la visura del PRA, “non può essere prodotta” agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei servizi pubblici, come deve essere considerato chi è autorizzato alla rottamazione di un mezzo del quale dovrà poi curare la cancellazione dal Pubblico Registro, questa certificazione a che serve? Solo nei rapporti fra i privati? Mi sembra un’ennesima occasione mancata. Ma forse il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture ci vorrà chiarire.
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