Rivalutazione fondo TFR: no al visto di conformità per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva
Nell’approfondimento della Fondazione Studi, l’analisi normativa. Prevista la facoltà di compensazione delle eccedenze di versamenti.
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L’eccedenza di versamento relativa al codice tributo “1712”, vale a dire l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, è possibile scomputarla dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro. È la conclusione cui giunge l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, “Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva”, annunciato ieri durante il Tg dei Consulenti del Lavoro dall’esperto della Fondazione Studi Giuseppe Buscema, nonché autore, insieme a Massimo Braghin, del documento, oltre alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine all’Agenzia delle Entrate circa “le modalità di utilizzo del codice tributo per esporre il credito nelle compensazioni interne o verticali”. Come si legge nel testo, la normativa di riferimento consente la compensazione verticale delle eccedenze di versamenti di ritenute e di imposte sostitutive 2023 anche nel periodo d’imposta 2024. È, infatti, l’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 445/1997 a prevedere tale facoltà per il contribuente che non abbia operato lo scomputo nello stesso periodo d’imposta in cui il versamento è risultato in eccedenza.
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