Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
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Giustizia riparativa: il nuovo correttivo alla riforma Cartabia.

Tra le novità più importanti che verranno introdotte dal provvedimento, si segnala la modifica dell'art. 129 bis del codice di procedura penale.

Giustizia riparativa: il nuovo correttivo alla riforma Cartabia.

Entrerà in vigore il prossimo 4 aprile il decreto legislativo del 19 marzo 2024, n. 31 che dà attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Tra le novità più importanti che verranno introdotte dal provvedimento, si segnala la modifica dell’art. 129 bis del codice di procedura penale.

Come tutti sanno, con la riforma Cartabia, è stato previsto, dopo l’articolo 129 c.p.p., un ulteriore articolo, vale a dire l’art. 129 bis, c.p.p., volto a regolare l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.

In base alla nuova formulazione della norma (che modifica parzialmente il comma 4 ed introduce i commi 4 bis e 4 ter), nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, potrà disporre, con ordinanza, la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisirà, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 4 bis, invece, nel caso in cui l’istanza sia presentata prima dell’esercizio dell’azione penale (purché dopo la notifica dell’avviso di concluse indagini) sulla richiesta di sospensione del procedimento deciderà il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

Quanto alla decorrenza dei termini, il comma 4 ter stabilisce che durante il tempo in cui il procedimento o il processo resterà sospeso, saranno parimenti sospesi sia il corso della prescrizione che i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione cui all’articolo 344-bis, così come anche i termini di durata massima della custodia cautelare, questi ultimi ovviamente nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti dall’articolo 304, comma 6 c.p.p..

Qui sotto il testo integrale del decreto.

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