Cassa Forense e i due Oicr alternativo italiano sicav e Oicr alternativo italiano Sicaf
Cassa Forense ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di amministrazione e gestione di due Oicr.
In evidenza
«In particolare, il fondo Cassa Forense SICAV sarà rivolto agli investimenti in valori mobiliari (come titoli di capitale o titoli di debito), con una dotazione di circa 3 miliardi di euro, mentre Cassa Forense SICAF sarà volto a consentire la gestione degli investimenti in mercati privati (ad esempio private equity, private debt, venture capital e fondi infrastrutturali), con una dotazione di circa un miliardo di euro. Entrambi i fondi dovranno essere gestiti da un gestore terzo autorizzato. Cassa Forense SICAV avrà 5 comparti divisi secondo le seguenti asset class: Obbligazionario Governativo, Societario Investment Grade, Obbligazionario Alto Rendimento, Azionario e Apporto Multi Asset Liquidi. Cassa Forense SICAF avrà invece 4 comparti: Private Debt, Infrastrutture, Private Equity & Venture Capital e Apporto Multi Asset Illiquidi. Entrambi gli appalti avranno durata di 15 anni a decorrere dall’avvio del servizio.
La procedura sarà gestita tramite la piattaforma telematica AdEPP/Maggioli, tramite la quale dovranno pervenire le offerte entro le ore 12 di giovedì 13 giugno.»
(Fonte: MondoInstitutional del 17.04.2024)
Chi è interessato può andare a leggersi il bando di gara dal quale si apprende che:
– il committente, cioè Cassa Forense, si autodefinisce un organismo di diritto pubblico;
– valore stimato al netto dell’IVA: € 282.375.000,00;
– base giuridica: la direttiva 2014/24/UE;
– durata stimata: data di inizio: 20/09/2024
durata: 180 mese, cioè 15 anni
– rinnovi massimi: 0.
Gli iscritti a Cassa Forense avrebbero diritto a conoscere gli statuti dei due OICR, SICAV e SICAF, che dovrebbero prevedere un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti oltre ad un Comitato investimenti e quali requisiti professionali siano necessari per andare a ricoprire quelle poltrone dato che i due veicoli avranno a disposizione una provvista di 4 miliardi di euro che non sono proprio bruscolini.
La CONSOB, con decreto dell’11 novembre 1998, n. 468, ha emanato un regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.
«Art. 1
(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM società di gestione del risparmio e SICAV)
- I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito “SIM”), delle società di gestione del risparmio (di seguito “SGR”) e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito “SICAV”) devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della SIM, della SGR o della SICAV;
- c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
- Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
- L’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale».
La nomina dei componenti i due CdA di SICAV e SICAV, a mio avviso, compete al Comitato dei Delegati, ai sensi dell’art. 11, lettera c), del vigente Statuto.
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