Calunnia e diffamazione: reati previsti dal codice penale
Differenze e conseguenze dei reati di calunnia e diffamazione previsti dagli articoli 368 e 595 del codice penale.
I reati di calunnia e diffamazione sono due tipi di reati contro l’onore e la reputazione delle persone, contemplati nel codice penale italiano. Sebbene entrambi mirino a proteggere l’immagine pubblica degli individui, ci sono differenze sostanziali tra i due in termini di modalità di commissione e conseguenze legali.
Calunnia
La calunnia è un reato che si verifica quando una persona accusa falsamente un’altra di un crimine, consapevole della falsità dell’accusa, con l’obiettivo di indurre le autorità a intraprendere azioni giudiziarie contro quella persona. L’accusa deve essere formulata verso l’autorità, come un pubblico ufficiale o un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo diffusa tra il pubblico.
Articoli di riferimento nel codice penale:
- Art. 368 del codice penale (Calunnia): “Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad un’altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena piu’ grave.
La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.”
Questo articolo definisce la calunnia come l’atto di attribuire a qualcuno un fatto determinato, descritto dalla legge come reato, di cui si sa che non è vero. Le pene possono variare e possono essere aggravate se la falsa accusa riguarda reati più gravi.
Diffamazione
La diffamazione avviene quando una persona fa affermazioni che possono ledere la reputazione di un’altra persona, diffondendo tali affermazioni in presenza di più persone. Questo può avvenire attraverso qualsiasi mezzo, inclusi i social media, la stampa o il discorso pubblico.
Articoli di riferimento nel codice penale:
- Art. 595 del codice penale (Diffamazione): “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.
Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.
Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.”
L’articolo distingue tra il reato di diffamazione generale e quella effettuata attraverso il mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità. Le sanzioni possono includere sia sanzioni penali che civili, e la pena può essere aumentata se il fatto diffamatorio viene divulgato attraverso la stampa o altri mezzi pubblici.
Diffamazione e calunnia: principali differenze
La differenza tra calunni e diffamazione nel diritto penale si ha quando:
- Natura dell’atto: La calunnia richiede una falsa accusa di un reato, mentre la diffamazione può riguardare qualsiasi fatto dannoso per la reputazione.
- Intento: Per la calunnia è necessario che l’accusatore sia consapevole della falsità dell’accusa. Nella diffamazione, non è necessario dimostrare che l’agente sapeva della falsità delle affermazioni.
- Forum di commissione: La calunnia deve essere commessa davanti a un’autorità, mentre la diffamazione può avvenire in pubblico o attraverso i media.
Ingiuria
Fino a pochi anni fa si poteva configurare il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 c.p., ora abrogato: Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Con l’abrogazione dell’articolo non è sparito l’illecito, ma solamente la sanzione penale. La condotta così come descritta dalla norma abrogata, continua ad essere vietata come illecito civile con le sanzioni civili previste:
- un risarcimento in favore della vittima, stando a quanto il giudice avrà modo di accertare sulla base del danno che è stato effettivamente procurato; in mancanza di elementi certi che permettano al giudice di poter calcolare il danno con altri criteri, si procederà a una liquidazione del danno avverrà in via equitativa, ovvero sulla base di ciò che verrà ritenuto “giusto” dal magistrato;
- una sanzione da 100 euro a 8.000 euro, da pagare in favore dello Stato all’esito della sentenza civile di condanna.
Conseguenze legali
Le conseguenze per chi commette questi reati possono includere multe, risarcimenti danni e, in alcuni casi, pene detentive. Importante è anche il diritto della persona offesa di agire per la tutela del proprio onore, potendo richiedere il risarcimento del danno morale subito.
In sintesi, calunnia e diffamazione sono reati gravi che colpiscono l’integrità morale e sociale degli individui, con la legislazione italiana che fornisce strumenti per la protezione dell’onore contro tali abusi.
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