Sì della Camera al ddl Nordio: la riforma è legge
L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl Nordio con 199 voti favorevoli e 102 contrari. Hanno votato a favore del progetto di legge, insieme alla maggioranza, anche i deputati di Azione e di Italia Viva.
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Il disegno di legge è stato approvato in seconda lettura da Montecitorio, in un identico testo rispetto a quello trasmesso dal Senato, e dunque diventa legge dello Stato.
Il Ddl abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, abrogandolo modifica inoltre l’art. 346-bis del codice penale, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite; il Ddl rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato e introducendo l’obbligo per l’autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.
Il Ddl Nordio introduce anche alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È in particolare introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.
Il provvedimento interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari;esclude il potere del PM di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.; apporta modifiche all’ordinamento giudiziario in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari
Più magistrati nelle funzioni giudicanti di primo grado
incrementa il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado; reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio; interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari.
COSA PREVEDE LA RIFORMA NORDIO
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