Albo gestori delle crisi d’impresa, obblighi light per i professionisti
Cambia il nome ma soprattutto, per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro diventano più soft i requisiti di ingresso e permanenza nell’Albo nazionale dei gestori delle crisi d’impresa, che non si chiamerà più Albo ma Elenco.
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Sono le novità previste dal decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa che è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10 giugno scorso: deve ora ottenere i pareri delle commissioni parlamentari competenti e poi tornare al Consiglio dei ministri per la seconda e definitiva approvazione. Le modifiche alle norme sull’Albo non dovrebbero però subire ulteriori correzioni.
Il decreto correttivo rivede il Codice della crisi in più parti e interviene anche sugli articoli che disciplinano l’Albo nazionale dei gestori delle crisi d’impresa, dal quale i tribunali devono attingere per affidare gli incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Dal primo aprile 2023 l’Albo ha infatti sostituito gli elenchi territoriali dei tribunali.
Nuovo nome
Non si chiamerà più Albo ma Elenco nazionale dei gestori della crisi perché, come spiega la relazione illustrativa, a farne parte non sono solo professionisti: oltre a commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro (e agli studi associati e alle società composte da iscritti agli stessi albi) può infatti accedervi chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, purché non sia intervenuta una liquidazione giudiziale.
Le modifiche chiariscono inoltre che l’Elenco comprende anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore e che la vigilanza esercitata dal ministero della Giustizia sarà effettuata «nel rispetto delle competenze attribuite agli ordini professionali».
Tirocinio
Il decreto correttivo cancella il requisito del tirocinio di sei mesi oggi necessario per accedere all’Albo. L’eliminazione riguarda però solo i professionisti ordinistici (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e non gli esperti non ordinistici, per i quali continuerà a sussistere.
Ai primi basterà invece attestare con un’autocertificazione il possesso di un’adeguata esperienza acquisita tramite lo svolgimento, negli ultimi cinque anni, dell’attività di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale «in proprio o in collaborazione con altri professionisti già iscritti all’Elenco».
Resta invariato l’altro requisito di accesso e cioè l’assolvimento di un obbligo formativo di 40 ore (per i non ordinistici è di 200 ore).
Aggiornamento
Per i professionisti iscritti all’Ordine diminuiranno anche le ore di formazione per l’aggiornamento biennale, che passeranno da 40 a 18 e potranno essere acquisite mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati dagli ordini professionali oltre che da università pubbliche o private. Gli ordini potranno inoltre stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.
«L’equipollenza con i corsi di formazione continua organizzati dagli ordini, a patto che prevedano i contenuti stabiliti dalla normativa, è molto importante – dice il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio –. L’interlocuzione con il Governo è stata estremamente positiva e il decreto correttivo ha recuperato tutte le nostre proposte di modifica al Codice della crisi, non solo quelle sull’Albo gestori».
È positivo anche il giudizio delle istituzioni degli avvocati: « Il fatto che gli ordini professionali possano stabilire l’equipollenza tra l’aggiornamento e corsi o convegni da essi organizzati rende più agevole ed efficace il lavoro delle istituzioni forensi in materia di formazione e aggiornamento, e meno gravoso l’impegno dei professionisti» dichiara Giovanni Stefanì, coordinatore della commissione su crisi di impresa e procedure concorsuali del Consiglio nazionale forense.
Per i non ordinistici le ore di aggiornamento per mantenere l’iscrizione restano invece 40.
Funzioni e territorialità
Il decreto correttivo introduce anche due altre novità che riguardano entrambe le categorie: nella domanda di iscrizione sarà possibile indicare la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere.
L’autorità giudiziaria potrà inoltre nominare il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore anche al di fuori del circondario al quale appartiene l’ufficio giudiziario, tenendo conto dell’attività che ha già svolto.
Il Sole 24 Ore