Più tutele anche con un solo dipendente
Anche il professionista che si avvale di un solo dipendente potrà riconoscergli le tutele del Fondo di solidarietà agganciato al Contratto Collettivo Nazionale di Confprofessioni.
È una delle novità introdotte dal Ministero del Lavoro, in seguito all’Accordo siglato da Confprofessioni, parte datoriale, per modificare il Fondo di solidarietà. I vantaggi dell’adeguamento sono dettagliati nel decreto firmato dalla Ministra Marina Calderone e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo di solidarietà–
I dipendenti dei professionisti, assunti con il CCNL di Confprofessioni, hanno diritto ad una serie di tutele, ammortizzatori e politiche attive. Già nel 2019, il Ministero del Lavoro ha creato un Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Con il recente decreto del 21 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio, il Fondo è stato adeguato con l’inserimento di ulteriori strumenti di tutela del rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa, anche per ragioni estranee a quelle dell’attività lavorativa, incluse le intemperie stagionali. Quando si verifica un caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il Fondo interviene con un ammortizzatore sociale, cioè con un assegno di integrazione salariale straordinaria. Il Fondo è alimentato dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori.
I vantaggi –
L’adeguamento del Fondo di solidarietà, formalizzato dalla Ministra Calderone, è il frutto di un accordo sottoscritto, in quanto parte datoriale, da Confprofessioni che ne dà notizia, chiarendo i vantaggi per il professionista datore di lavoro e per i suoi dipendenti:
– estensione del Fondo alle attività professionali che occupano “almeno un dipendente”, quindi senza una soglia minima numerica
– conseguente allargamento della platea dei lavoratori beneficiari.
– per tutti i professionisti datori di lavoro la disciplina applicabile sarà quella del Fondo di solidarietà e non più quella del FIS (Fondo di Integrazione Salariale).
– nuove aliquote contributive per datori di lavoro e lavoratori
– riduzione dell’aliquota ordinaria del contributo dei datori di lavoro
Riparto delle quote che alimentano il Fondo–
Le aliquote contributive che alimentano il Fondo sono ripartite per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.
Le aliquote sono:
– 0,50% per le attività professionali che occupano fino a 5 dipendenti
– 0,80% per le attività professionali che occupano da 5 a 15 dipendenti
– 1,0% oltre i 15 dipendenti.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025 scatterà un meccanismo di riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria in misura pari al 40% a favore di quei datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale da almeno 24 mesi dall’ultima erogazione.
L’ammortizzatore–
L’assegno salariale integrativo ammortizza le conseguenze stipendiali di una riduzione o di una sospensione dell’attività lavorativa. È la principale prestazione del Fondo di solidarietà. Destinatari delle prestazioni del Fondo oltre ai lavoratori subordinati, sono gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che abbiano maturato almeno trenta giorni di anzianità lavorativa, anche non continuativi. Per la piena operatività delle nuove norme delineate dal decreto dovranno intervenire i chiarimenti operativi dell’Inps.
Nell’Accordo di adeguamento sono state inserite anche le politiche attive della bilateralità (Fondoprofessioni, Cadiprof, Ebipro) a favore dei lavoratori e datori di lavoro.
Monitoraggio–
Le parti hanno previsto un incontro periodico ogni 12 mesi per valutare eventuali adeguamenti della contribuzione e delle prestazioni, in relazione all’andamento del Fondo.
DECRETO 21 maggio 2024
Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
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