Le autorità indipendenti sono davvero indipendenti?
«Le Autorità indipendenti rappresentano un peculiare modello di organizzazione amministrativa che si caratterizza per la sottrazione all’indirizzo politico governativo di alcune funzioni e per un alto grado di competenza tecnica.
In evidenza
Tanto l’indipendenza che la competenza tecnica sono strumentali allo svolgimento delle funzioni di regolazione e di controllo che le Autorità sono chiamate a svolgere a tutela di interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale. Il quadro legislativo europeo assegna alle autorità indipendenti un ruolo di grande rilevanza, prevedendo che negli ordinamenti nazionali esse garantiscano in piena autonomia l’attuazione dei principi comunitari, traducendoli in norme regolamentari e in azioni di vigilanza conformi al dettato normativo dell’Unione. Molte delle autorità nazionali operano in sistemi di controllo istituzionale europeo, caratterizzandosi così anche come organismi di raccordo tra il diritto comunitario ed il diritto interno. Tali caratteristiche presuppongono rilevanti tratti di omogeneità tra autorità; tuttavia nel nostro ordinamento esse sono tuttora regolate da leggi istitutive non omogenee, con previsioni diverse in ordine alla struttura, alle funzioni, ai procedimenti, ai controlli e al regime degli atti».(Fonte: Parlamento Italiano).
Le Autorità amministrative indipendenti sono le seguenti:
- Autorità nazionale anticorruzione;
- Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- UPB Ufficio Parlamentare di Bilancio;
- Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente;
- Autorità di regolazione dei trasporti indipendente per assicurare gestioni efficienti nel mercato liberalizzato e garantire la tutela dei diritti degli utenti;
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Covip;
- Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- CIVIT, Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche;
Presso la Corte dei conti si è sviluppato sul tema un ampio dibattito che ha dato lo spunto per la pubblicazione del Quaderno n. 1/2022 “Le Autorità amministrative indipendenti”.
Questo il parere del luminare in materia:
«Di sicuro rilievo costituzionale, ancora, è la disciplina della nomina degli organi delle authorities, che costituisce il primo baluardo di garanzia della relativa indipendenza, mentre invece essa è oggi eterogeneamente regolata dalle leggi istitutive delle varie autorità indipendenti, con differenti intensità di indipendenza dal potere politico. Le soluzioni non sono costituzionalmente vincolate e potrebbero essere variamente modulate; certamente sarebbe opportuno che alla nomina parlamentare si accompagnasse una basilare procedimentalizzazione (anche preordinata a garantire la competenza dei nominati), come pure la fissazione di quorum deliberativi adeguati ad assicurare il coinvolgimento delle minoranze, e quindi un effettivo svincolo dall’indirizzo politico». (Fonte: Francesco Saverio Marini in Quaderno 1/2022 della Corte dei Conti, Le Autorità amministrative indipendenti, pag. 21).
Per evitare l’occupazione da parte della maggioranza di qualunque postazione di potere, dovrebbero essere riviste anche le regole per la nomina del Ragioniere Generale dello Stato che è la figura che assicura l’unità di indirizzo e il coordinamento delle attività della RGS.
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