Anno: XXVI - Numero 07    
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Chiarimenti dell’Inps sulle modalità di trasmissione richieste di esonero per la parità di genere.

Esonero contributivo per le imprese in possesso della certificazione sulla parità di genere.

Chiarimenti dell’Inps sulle modalità di trasmissione richieste di esonero per la parità di genere.

L’Istituto fornisce chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro. I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, legge n. 162 del 2021).

Con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, l’Istituto sottolinea l’importanza della misura e indica i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137 ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.

Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “ HYPERLINK “https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.portale-delle-agevolazioni-ex-diresco–50122.portale-delle-agevolazioni-ex-diresco-.html”  Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Il messaggio 2844/2024 chiarisce infine che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

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