Anno: XXVI - Numero 36    
Giovedì 20 Febbraio 2025 ore 15:00
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L'indennità di paternità per gli avvocati iscritti: quando è riconosciuta?

L'art. 19 del nuovo Regolamento dell'assistenza entrato in vigore a gennaio 2024 prevede un'indennità di paternità per gli avvocati iscritti alla Cassa forense.

L'indennità di paternità per gli avvocati iscritti: quando è riconosciuta?

Ma vediamo nel dettaglio detta indennità.

Casi di riconoscimento dell’indennità di paternità.

Tale indennità è riconosciuta in caso di:

  • morte della madre;
  • grave infermità della madre,
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

In detti casi:

  • l’ammontare riconosciuto è pari a cinque mensilità per il periodo che sarebbe spettato alla madre o per la parte residua ed è nella misura dell’80% di 5/12 del reddito professionale IRPEF netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento;
  • il minimo non può essere inferiore all’indennità minima stabilita dall’INPS annualmente;
  • il massimo non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo su descritto.

L’indennità di paternità è riconosciuta anche nei casi di:

  • ingresso in famiglia di minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto.

In detti casi l’ammontare:

  • è pari a cinque mensilità se il minore è adottato, mentre è di tre se il minore è affidato.
  • è pari all’80% dei 5/12 (se il minore è adottato) e dei 3/12 (se il minore è affidato) del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento;
  • il minimo non può essere inferiore all’indennità minima stabilita dall’INPS annualmente;
  • il massimo non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo su descritto.

L’indennità in questione è riconosciuta anche nel caso in cui la madre non abbia diritto ad alcuna indennità di maternità.

In questo caso l’ammontare riconosciuto è;

  • è pari a tre mensilità dal verificarsi dell’evento;
  • è pari all’80% dei 3/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento;
  • il minimo non può essere inferiore all’indennità minima stabilita dall’INPS annualmente;
  • il massimo non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo su descritto.

In tutti i su descritti casi, l’indennità è corrisposta, pari a una mensilità, in unica soluzione, previa applicazione della ritenuta d’acconto del 20% (fatta eccezione dei casi ove è previsto l’esonero della ritenuta stessa), mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF).

La certificazione fiscale relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall’anno successivo alla liquidazione […]. 

La domanda

La domanda va inoltrata alla Cassa forense esclusivamente in modalità telematica e occorre: 

  • collegarsi al sito www.cassaforense.it
  • cliccare su “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line.

Una volta compilata la richiesta, questa va corredata della certificazione richiesta.

L’istanza va presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’evento.

Maggiori informazioni sono reperibili su:

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