Compensazione dei crediti da gratuito patrocinio
Aperta fino al 31 ottobre.
In evidenza
La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 – all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015 – su impulso di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense, consente di compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali.
È una possibilità che si aggiunge a quella introdotta con l’adozione del modello F24 nel 2021 di compensare i crediti nei confronti dell’Erario con la maggioranza dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense.
Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.
Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è “6868 “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015”.
I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione del modello stesso. Questa scelta è obbligatoria per chi abbia pagato ad esempio le prime rate dei minimi con PagoPA e voglia compensare l’ultima rata tramite il modello F24.
Per facilitare tale compilazione si riportano i codici da utilizzare:
codice Ente (Cassa Forense): 0013
codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF nelle finestre temporali aperte dal 1° marzo al 30 aprile e 1° settembre al 31 ottobre.
Si consiglia di evitare l’inserimento delle fatture nel servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore.
Il credito in compensazione, una volta accreditato dalla piattaforma, può essere utilizzato anche in più soluzioni ed in diversi periodi dell’anno.
Per la procedura da utilizzare per registrarsi nella Piattaforma Crediti Commerciali e per l’inserimento delle fatture.
Cassa Forense news.it
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