Anno: XXV - Numero 214    
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Sicav e Sicaf: quali i requisiti di professionalità ?

Cassa Forense ha in corso la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci delle due società di investimento a capitale variabile (SICAV) e a capitale fisso (SICAF).

Sicav e Sicaf: quali i requisiti di professionalità ?

Dopo aver studiato il percorso, ho scritto che deve essere osservato il decreto 11 novembre 1998, n. 468.

Ho ricevuto una serie di contestazioni e allora, per farla breve, ho posto alla CONSOB il seguente quesito:

“Vorrei sapere se una Cassa di previdenza per nominare i CdA di una sua SICAV e SICAF debba rispettare, quanto ai requisiti, il Vostro regolamento”.

Questa la risposta trasmessami dalla CONSOB:

“I requisiti regolamentari stabiliti da CONSOB e Banca d’Italia devono essere sempre rispettati. In particolare, per la nomina degli esponenti aziendali, rileva il DM in allegato”.

Il DM dice questo:

“Decreto 11 novembre 1998, n. 468

Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l’articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB;

Visto altresì l’articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentite la Banca d’Italia e la CONSOB;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione

del risparmio e SICAV)

1.I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito “SIM”), delle società di gestione del risparmio (di seguito “SGR”) e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito “SICAV”) devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

  1. a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  2. b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della SIM, della SGR o della SICAV;
  3. c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  4. d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
  5. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
  6. L’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 2 (**)

(Situazioni impeditive)

  1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell’ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
  3. b) nell’esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi amministrativi dell’impresa.

Art. 3

(Requisiti di onorabilità)

  1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:
  2. a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
  3. b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  4. c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

  1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
  2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della CONSOB per le SIM e a cura della Banca d’Italia per le SGR e SICAV.

Art. 4

(Sospensione dalle cariche)

  1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
  2. a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
  3. b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
  4. c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  5. d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
  6. Il consiglio di amministrazione iscrive l’eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma
  7. L’esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure ivi previste.

Art. 5

(Norma transitoria)

  1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
  2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

* Le disposizioni sono state annullate con sentenza TAR del Lazio n. 2907 del 07/04/00”

 

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