Cassa Forense dopo la riforma
Le prestazioni in regime di cumulo prima e dopo il 01.01.2025 .
La fonte normativa: L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.
“Il cumulo gratuito delle posizioni assicurative è uno strumento per valorizzare la contribuzione versata in più casse di previdenza categoriali, ed a differenza della ricongiunzione, non comporta alcun trasferimento della contribuzione da una gestione all’altra. Consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditai presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni. Il cumulo è un “nuovo” istituto che consente di ottenere un trattamento pensionistico unitario ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione previdenziale (anche presso le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti), con il cumulo della contribuzione accantonata presso le diverse gestioni che procedono pro quota al calcolo della pensione sia per il diritto che per la misura. Con la legge di stabilità 2017 (l. n. 232 del 2016) il cumulo è divenuto un istituto generale, applicandosi a tutti i tipi di pensione nonché estendendosi a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti privatizzate ex d.lgs. n. 509/94. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (nota MEF n. 44951 del 1.4.2020) e con il Ministero della Giustizia (nota GIU n. 231733.U del 3.12.2019), con nota del 19 maggio 2020, ha approvato la delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense n. 37 del 25.10.2019 relativa al Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo” (Fonte: Daniela Carbone 09.05.2022 cfnews) che qui trascrivo:
“Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo
(Delibera del Comitato dei Delegati del 21 dicembre 2018, come modificata in data 25 ottobre 2019 -Approvato con Ministeriale del 19 maggio 2020 -G.U. Serie Generale n. 142 del 5 giugno 2020)
ART. 1
Prestazioni in regime di cumulo
- Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 239 -246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, dal comma 195 dell’art. 1 della Legge 232/2016, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:
- a) pensione di vecchiaia in cumulo;
- b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 214/2011 e successive modifiche;
- c) pensione di inabilità in cumulo;
- d) pensione indiretta in cumulo.
- Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all’art. 2 comma 2 del Regolamento delle Prestazioni di Cassa Forense.
- Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
ART. 2
Decorrenza
Le prestazioni di cui:
– alla lettera a) dell’art. 1, con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti previsti dall’art. 2, primo comma del Regolamento delle Prestazioni ovvero, a richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
– alle lettere b) e c) dell’art. 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
– alla lettera d) dell’art. 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento.
ART. 3
Calcolo della quota a carico di Cassa Forense
- La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo di cui all’art. 8 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali e, per la sola quota modulare, di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento.
- La quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata ex art. 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all’art. 4 del Regolamento delle Prestazioni qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all’art. 2 comma 1 del citato Regolamento.
- Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 5 del Regolamento delle Prestazioni salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.
ART.4
Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo
L’iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l’iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento delle Prestazioni. Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione a carico di Cassa Forense, trovano applicazione l’art. 2, quarto comma, l’art. 3, terzo comma e l’art. 6 del Regolamento dei Contributi.
ART. 5
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dall’approvazione Ministeriale, ai sensi dell’art. 3, secondo comma del D. Lgs. 509/1994 e si applica a tutte le domande di pensione in cumulo con decorrenza successiva a tale data non ancora deliberate”.
Il nuovo Regolamento unico della previdenza forense, in vigore dal 01.01.2025, ha assorbito il Regolamento sul cumulo con gli articoli 56, 57, 58 e 59, qui riprodotti unitamente all’art. 66:
“Art. 56
Prestazioni in regime di cumulo
- Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 239 – 246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, dal comma 195 dell’art. 1 della Legge 232/2016, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:
- a) pensione di vecchiaia in cumulo;
- b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 214/2011 e successive modifiche; (COMMA 10: Pensione anticipata Parte prima: Requisiti contributivi. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione é liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive (ex Inpdap) della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 é consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014.)
- c) pensione di inabilità in cumulo;
- d) pensione indiretta in cumulo.
- Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all’art. 62.
- Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
Art. 57
Decorrenza
Le prestazioni di cui:
– alla lettera a) dell’art. 56, con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici previsti dall’art. 61 ovvero, a richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
– alle lettere b) e c) dell’art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
₋ alla lettera d) dell’art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento.
Art. 58
Calcolo della quota a carico di Cassa Forense
- La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all’art. 67 o 69, e, per la sola quota modulare, di cui all’art. 70.
- Per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva in periodi precedenti il 1° gennaio 2025, la quota retributiva della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata ex art. 56, comma 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all’art. 66* qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all’art. 61.
- Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 72 salvo che l’iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall’art. 61 e dall’art. 68, comma 3.
- La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.
Art. 59
Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo
L’iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l’iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui all’art. 61. Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione a carico di Cassa Forense, e prosegue nell’esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 3.
*Art. 66
Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione
- Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che risultano iscritti alla Cassa alla data del 31 dicembre 2024, avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della Legge n.296/2006, l’importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote.
- Per la prima e l’eventuale seconda quota, corrispondenti all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con Provvedimento Ministeriale del 27 novembre 2001; la terza quota, corrispondente all’anzianità maturata dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009 n. 303; la quarta quota, corrispondente all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 65.
- La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all’art. 70, viene sommata alla quota di base per confluire in un trattamento.”
Non si capisce perché all’iscritto con anzianità contributiva al 31.12.2024 si debba applicare sul cumulo il calcolo contributivo in luogo di quello retributivo se abbia meno di 70 anni di età e meno di 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa, in violazione del principio, universalistico, del pro rata temporis.
Lo stesso dicasi per l’applicazione della integrazione al trattamento minimo.
Un motivo in più per i nuovi iscritti dal 01.01.2025 nel valutare l’opportunità della retrodatazione per confluire nel regime misto, come ho già evidenziato in un precedente commento alla riforma al fine di raggiungere i 35 anni di effettiva e integrale contribuzione.
Perché escludere il cumulo per la pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 62 del regolamento quando la fonte istitutiva parla di pensione anticipata?
Sulla rivista Filodiritto, il 7 ottobre 2024, ho trattato il tema “La pensione in cumulo gratuito per Cassa forense, per la dottrina e la giurisprudenza” al seguente link.
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