La presentazione della riforma di cassa forense
Per capire, tecnicamente, gli effetti della riforma, devo fare due premesse, una normativa e una relativa all’ultimo bilancio tecnico conosciuto.
Fonte normativa
“Art. 24 comma 24 del d.l. 201/2011
In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
- a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
- b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento”.
Le conclusioni dell’ultimo bilancio tecnico conosciuto:
“Considerazioni finali al bilancio tecnico standard di CF al 31.12.2020.
Con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di proiezione di 50 anni si evidenzia quanto segue:
un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even nell’anno 2036;
in conseguenza di quanto sopra un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even sull’anno 2042;
e dunque un punto di break-even del patrimonio nell’anno 2060 e conseguente punto di break-even del rapporto di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale nel medesimo anno;
rapporti di sostituzione in aumento per effetto della bassa dinamica dei redditi dovuta ai parametri di produttività imposti dal Ministero vigilante, a cui si aggiunge il maggior onere sulle pensioni dovuto alle integrazioni al minimo”.
Nel corso della presentazione del 28 novembre 2024, il DG di Cassa Forense ha dichiarato pubblicamente che in seguito alla riforma Cassa Forense ha 32 anni di sostenibilità, con successivi 7 anni negativi in termini di sostenibilità e poi una ripresa.
Lascio ai lettori ogni considerazione.
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