Sì alla sospensione di Rosanna Natoli.
Il Tar del Lazio conferma la delibera del Csm.
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«Ferme restando le più articolate risultanze che potranno provenire in sede penale, tenuto conto che, ad oggi, la ricorrente persiste nella qualità di (semplice) indagata» per i giudici amministrativi si deve rilevare che ”sulla base dell’esame della trascrizione letterale, allegata in atti, emerge in prima battuta una condotta scriteriata, e come tale inopportuna, della ricorrente, ben oltre una leggerezza, o forse un cedimento emotivo, che nel ricorso è stata prospettata, però con palese minimizzazione, alla stregua di una condotta sostanzialmente pietistica».
Emerge, come si legge nella sentenza, «un’iniziativa fortemente incauta, che non può trovare giustificazione nella difesa prodotta dalla ricorrente nella memoria procedimentale» e «una malintesa comprensione dell’importanza del ruolo e, dunque, della delicatezza delle funzioni da assolvere quale componente del Consiglio superiore della magistratura».
Proprio il fatto che la stessa ricorrente «ha rimarcato che “fu la dott.ssa Fascetto Sivillo, dagli inizi del 2023, a cercare reiteratamente di incontrare la Avv. Natoli, che è sempre sfuggita ad ogni tentativo di tal genere”, conferisce ulteriore avallo argomentativo alla conclusione che il cedimento della ricorrente ad incontrare un magistrato sottoposto a procedimenti disciplinari fosse da considerare, sia per ragioni istituzionali correlate al rigoroso quadro normativo sotteso alla tutela del segreto d’ufficio, sia per le impreviste ed imprevedibili conseguenze che tale condotta avrebbe potuto determinare (come, infatti, è accaduto) – frontalmente contrastante con il doveroso esercizio della funzione di giudice disciplinare».
Ma la Natoli non ci sta.
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