Ddl Lavoro, le novità per professionisti e autonomi
Le nuove disposizioni del Disegno di legge sul lavoro, approvato lo scorso 11 dicembre: cosa cambia per i liberi professionisti e gli autonomi, dalle tutele al contratto a causa mista, dai fondi di solidarietà all'apprendistato.
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Con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un solo astenuto, lo scorso 11 dicembre, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL recante “Disposizioni in materia di lavoro” ( A.S. 1264 ). Il testo, che non ha subito alcuna modifica rispetto alla versione licenziata dalla Camera, interviene su istituti fondamentali in materia lavoro, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 1), della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.
Di seguito le principali novità per professionisti, lavoratori e imprese.
Art. 6 – Cassa integrazione e attività lavorativa
Viene riconosciuta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma mira a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale e favorisce la ricerca di nuove opportunità lavorative.
Art. 7 – Gravidanza e minori, novità per i liberi professionisti
Nel Ddl lavoro è prevista la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne.
L’obiettivo dell’articolo 7 è quello di tutelare i liberi professionisti da eventuali ritardi nella presentazione di documentazione o nel portare a termini specifici adempimenti che generano sanzioni a carico del contribuente, ampliando i termini e le situazioni oggetto di sospensione di termini perentori.
La norma interviene nello specifico in due ambiti:
- tutela delle libere professioniste donne, prevedendo una sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in favore dei propri clienti a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza;
- tutela della genitorialità, inserendo tra le ipotesi di assenza giustificata, il ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, situazioni che rendono temporaneamente impossibile l’esercizio dell’attività professionale.
Art.8 – Fondi di solidarietà
Viene previsto che ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, siano trasferite risorse già accumulate presso il fondo di integrazione salariale (FIS) da parte di imprese facenti parte del settore a cui fa riferimento ciascuno dei suddetti fondi bilaterali. Il trasferimento delle risorse sarà definito da decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia.
Art. 10 – Meno vincoli per la somministrazione di lavoro
L’articolo prevede semplificazioni in materia di somministrazione del lavoro. Le modifiche intendono incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
A tal fine, vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
Viene poi eliminata la previsione secondo la quale, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.
Art. 13 – Periodo di prova nei contratti a tempo determinato
L’articolo 13 interviene definendo la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Nello specifico, la norma definisce che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, quindi senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Art. 14 – Smart working
All’art. 14 è previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Art. 17 – Contratto a causa mista per i professionisti
All’art. 17 è prevista l’introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part-time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti.
Articoli 15, 16 e 18 – Apprendistato: formazione e trasformazione
Con gli art. 15, 16 e 18 è prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. È prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Art. 19 – Risoluzione del rapporto di lavoro
L’articolo stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro o, in mancanza, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’articolo, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente che può verificare la veridicità della comunicazione.
Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Art. 20 – Conciliazione in materia di lavoro
Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi. La nuova norma si pone l’obbiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.
Art.23 – Rateizzazione debiti contributivi
L’articolo 23 introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche.
Testo audizione Confprofessioni su Ddl Lavoro (6 novembre 2024)
Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Mondoprofessionisti.
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