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Flussi 2025: le novità dopo la conversione in legge del DL n.145/2024

Nell’approfondimento della Fondazione Studi Cdl gli aggiornamenti delle novelle apportate in sede di conversione.

Flussi 2025: le novità dopo la conversione in legge del DL n.145/2024

Definitiva la conversione in legge con modifiche del Decreto Legge Flussi, dello scorso 4 dicembre, a opera della L. n. 187/2024. Introdotte importanti novità per la gestione degli ingressi dei lavoratori stranieri, la tutela contro il caporalato e la regolamentazione dei procedimenti giurisdizionali legati all’immigrazione. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro torna sul tema con un nuovo approfondimento, successivo al documento dello scorso 29 ottobre, nel quale si integrano e aggiornano i chiarimenti contenuti sulla base delle novelle apportate in sede di conversione. La Fondazione Studi tiene conto dell’ambito “squisitamente giuslavoristico”, sebbene la norma sia “foriera” di una serie di disposizioni e innovazioni che ricadono anche al di fuori di tale perimetro. Tra i punti salienti, la modifica del comma 2-ter, dell’articolo 22, del D.Lgs. n. 286/1998, così come inserito dall’articolo 1 del D.L. n. 145/2024 con cui è meglio precisata l’ipotesi di irricevibilità della istanza per l’assunzione dello straniero. Ipotesi che si configura se il datore di lavoro ha presentato una precedente richiesta di nulla a osta al lavoro, nel triennio precedente la nuova presentazione e se all’esito della relativa procedura non ha sottoscritto il contratto di soggiorno (art. 5-bis), senza quindi richiamare il procedimento previsto dal comma 2-ter. Il documento fornisce, inoltre, anche chiarimenti sulla scadenza delle istanze. Con la modifica del nuovo comma 6 dell’art. 22 del Testo unico sull’Immigrazione viene chiarito che la trasmissione telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, debba avvenire entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale. Procedura – si legge nell’approfondimento – introdotta anche per gli ingressi per lavoro stagionale. Nel documento della Fondazione Studi anche le precisazioni sulla quota di ingressi riservata, pari al 40% delle quote complessive, alle lavoratrici e sulle quote stabilite dal Governo anche per il triennio 2026-2028.

Leggi l’approfondimento

Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Mondoprofessionisti.

 

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