Anno: XXVI - Numero 09    
Martedì 14 Gennaio 2025 ore 13:45
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Avvocati e Praticanti. dalla Cassa il contributo per la formazione.

L’Ente presieduto da Valter Militi ha stanziato un milione e mezzo di euro per la frequenza di corsi di alta formazione professionale relativi all’esercizio dell’attività professionale forense.

Avvocati e Praticanti. dalla Cassa il contributo per la formazione.

Ma attenzione, per presentare la richiesta c’è tempo solo fino al 20 gennaio.

Il contributo non verrà erogato per la frequenza ai corsi di preparazione all’esame di notaio, di magistrato e per l’insegnamento negli istituti scolastici.

Posso richiederlo gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che sono iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi né cancellati dall’Albo/Registro dei Praticanti Avvocati ed, infine, non titolari di alcun trattamento di pensione.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, sono titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa,

Importo

L’importo del contributo è pari al 50% della spesa documentata, al netto di IVA, per la frequenza di un unico master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento di durata non inferiore a 30 ore, concluso nell’anno 2024.

Il contributo erogato non può essere superiore a 7.000 euro

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l’ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento;

  1. b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
  2. c) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2024;
  3. d) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

Art. 5 – Modalità e termini della domanda La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 4 novembre 2024 e sino alle ore 24,00 del 20 gennaio 2025 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

  1. a) copia della fattura/ricevuta relativa alla spesa sostenuta;
  2. b) copia dell’attestato di frequenza, con indicazione della data di conclusione e del numero di ore di durata del corso/master/scuola di specializzazione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l’istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all’ammontare del reddito netto professionale del richiedente relativo all’anno 2023.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet l’elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito netto professionale relativo all’anno 2023 e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta dal richiedente.

Tratto da Adepp

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