Anno: XXVI - Numero 36    
Giovedì 20 Febbraio 2025 ore 15:00
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La Corte dei conti e la riforma in fieri secondo il suo Presidente

Dalla relazione del Presidente della Corte dei conti per la inaugurazione anno giudiziario 2025.

La Corte dei conti e la riforma in fieri secondo il suo Presidente

“La Carta fondamentale riconosce a questa magistratura una posizione centrale nel sistema istituzionale, come garante dell’equilibrio tra diritti, responsabilità e risorse, custode della legalità, nonché promotrice di una cultura amministrativa improntata all’efficienza, alla trasparenza e alla responsabilità. Questi alti compiti ci richiamano ogni giorno a un impegno, che è al contempo giuridico ed etico, al servizio della collettività.

La Corte dei conti è il cuore della legalità finanziaria; essa vigila sulla puntuale destinazione delle risorse pubbliche e su chi ha la responsabilità di amministrarle. Si tratta di un ruolo cruciale per la democrazia, ampiamente delineato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce.

Il Costituente ha avvalorato, invero, un modello istituzionale unico, nella perfetta interazione tra le funzioni di controllo e di giurisdizione, volte non solo a intercettare, con prevalente finalità reintegratoria, le condotte illecite dannose, ma anche a realizzare un’efficace azione di prevenzione generale dell’illecito erariale, a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa e della sana gestione delle risorse pubbliche.

In questo particolare momento storico, alcune proposte di riforma che interessano la Corte dei conti meritano un’attenta riflessione.

La principale intuizione della proposta di legge all’attenzione del Parlamento è quella di intervenire, contestualmente, sulla funzione giurisdizionale e sulla funzione di controllo.

 Tale approccio è stato pienamente condiviso anche dalle nostre Sezioni riunite (parere reso con del. n. 3/2024), nello spirito di leale collaborazione che, per antica tradizione, avvicina la Corte e il Parlamento in un proficuo dialogo.

Alla Corte dei conti sono intestate funzioni che, pur nella loro diversità, devono essere concepite in rapporto di reciproca complementarità. Infatti, è mediante il controllo e la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica che si estrinseca, unitariamente, il ruolo fondamentale della Corte dei conti al servizio dello Stato-comunità, quale garante imparziale della corretta gestione delle finanze collettive (Corte cost. sent. nn. 132/2024, 80/2017, 40/ 2014).

Ogni progetto di riforma, dunque, deve essere considerato sotto il profilo della ragionevolezza del livello di tutela assicurato alle risorse pubbliche, quale effetto dell’impatto complessivo delle norme sulle funzioni di controllo e giurisdizionali.

Questo implica, ad esempio, che a una revisione in sede legislativa del regime della responsabilità amministrativa, fermo restando il mantenimento della responsabilità per colpa grave, non potrebbe non accompagnarsi un contestuale rafforzamento del regime dei controlli.

Inoltre, nel mutato scenario socioeconomico, potrebbe risultare opportuno, se non necessario, consolidare il ruolo che la magistratura contabile svolge al fine di impedire a monte inefficienze e ridurre il rischio di produzione di danno all’erario.

In quest’ottica, appaiono degne di attenzione alcune istanze sottese alla riforma prospettata dal Parlamento, che, per la loro rilevanza anche in termini di benessere dei cittadini, andrebbero comunque ben ponderate onde evitare soluzioni che possano produrre effetti contrari a quelli desiderati dagli stessi proponenti (del. n. 3/2024 cit.).

Un percorso normativo efficace dovrebbe, pertanto, necessariamente svilupparsi in coerenza con il quadro complessivo che regola il funzionamento della Corte dei conti. In tale ambito, le valutazioni della magistratura contabile, formulate dalle Sezioni riunite, come previsto dalla legge, assumono un ruolo determinante, poiché consentono di valutare l’impatto delle riforme e la loro conformità costituzionale.

Un utile riferimento metodologico potrebbe essere rappresentato dall’iter adottato per la redazione del Codice della giustizia contabile, nel quale gli apporti degli esperti del settore (docenti universitari, avvocati, etc.) e le osservazioni della Corte sono state recepite e armonizzate nel rispetto degli obiettivi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento con legge delega. Al riguardo, desidero esprimere in questa sede alcune considerazioni a valle degli autorevoli pronunciamenti espressi in materia (Corte cost. sent. n.132/2024 cit.; del. n. 3/2024 cit.), nonché delle recenti audizioni parlamentari.

In primo luogo, a un rafforzamento delle funzioni di controllo affidate alla magistratura contabile si potrà pervenire mediante la previsione di procedure in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico, nonché con la valorizzazione degli effetti delle pronunce di orientamento generale assunte nelle competenti sedi. Il tutto, al fine di consolidare il ruolo di organo ausiliario affidato alla Corte dei conti dalla Costituzione rispetto alla gestione delle risorse pubbliche e rafforzare così l’esercizio tempestivo ed efficace dell’azione amministrativa.

In materia di responsabilità erariale, potrebbe, invece, risultare utile una più chiara definizione del perimetro della colpa grave, al fine di ridurre le incertezze interpretative e uniformare le prassi giurisprudenziali, ispirandosi al precedente normativo dell’art. 2, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Senza alterare la natura risarcitoria della responsabilità erariale, sarebbe altresì opportuno disciplinare più adeguatamente l’istituto del potere riduttivo, con la definizione di criteri chiari per la sua applicazione e con l’introduzione di specifici obblighi motivazionali anche nei casi di mancata applicazione, evitando tuttavia di vincolarlo a limiti edittali.

Un ulteriore intervento utile potrebbe riguardare i cd. riti speciali (abbreviato e monitorio), mediante l’introduzione di presupposti più agevoli per una definizione alternativa del giudizio, che consenta una conseguente mitigazione del carico risarcitorio.

Queste potrebbero essere le direttrici di una riforma improntata a consolidare il ruolo costituzionale della Corte dei conti, cui dovrebbero accompagnarsi l’auspicata semplificazione normativa, nonché investimenti mirati alla valorizzazione dei funzionari e dirigenti pubblici, ai quali è chiesto di operare con competenza, oculatezza e diligenza, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed efficienza (artt. 28, 54 e 97 Cost.).

Non appare agevole, invece, conciliare alcune delle proposte riformatrici con tali finalità, nonché con i principi di terzietà e neutralità che devono caratterizzare la magistratura contabile (artt. 100, 103, 107 e 108 Cost.).

Nel rinviare al parere reso dalle Sezioni riunite in sede consultiva (del. n. 3/2024 cit.), mi limito a ribadire alcune osservazioni.

Disposizioni dirette a rendere il controllo della Corte prevalentemente funzionale all’esclusione della responsabilità per colpa grave sembrano non in linea con il fine di rafforzare il buon andamento dell’azione amministrativa, sotteso alla riforma.

Altre perplessità derivano dalla previsione di un limite generalizzato al risarcimento del danno, non circoscritto a specifiche categorie o a situazioni eccezionali (Corte cost., sent. n. 132/2024, cit.).

Si tratta di misure che potrebbero tradursi in un progressivo allentamento dei comportamenti virtuosi di coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nell’azione amministrativa, con potenziali effetti negativi sulla

gestione delle risorse collettive e sul diritto dei cittadini a una buona amministrazione, tutelato dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale approccio, inoltre, non riconoscerebbe il giusto valore alle competenze e alle professionalità dei pubblici funzionari, che stanno alla base della legalità dei processi decisionali e dell’efficienza delle gestioni amministrative.

Da ultimo, l’ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il controllo preventivo e l’estensione dell’attività consultiva, nonché o giudiziario 2025l’introduzione di termini più brevi e perentori per l’esercizio delle relative funzioni, sollevano anche interrogativi sulla sostenibilità stessa delle riforme, in assenza di un potenziamento dell’organico della Corte dei conti.”

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