Anno: XXVI - Numero 41    
Giovedì 27 Febbraio 2025 ore 14:00
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Inarcassa, fisco 'soft' per le aggregazioni professionali

L’Ente ingegneri-architetti ricorda la chance in vigore dal 31/12

Inarcassa, fisco 'soft' per le aggregazioni professionali

Gli studi professionali potranno trasformarsi in Società tra Professionisti senza oneri fiscali favorendo le operazioni di aggregazione, crescita dimensionale e maggiore competitività delle piccole realtà organizzative.

Il regime di neutralità fiscale è entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e prevede che non costituiscano realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali una serie di operazioni finalizzate alla riorganizzazione degli studi dei professionisti, tra cui conferimenti di attività materiali (assets, crediti e rimanenze) e immateriali (compresa la clientela), e di passività riferibili ad attività professionali.

La novità è contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 192/2024 che ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) il nuovo art. 177 bis (Operazioni straordinarie e attività professionali).

La nuova disposizione ha carattere generale e si applica alle trasformazioni, fusioni e scissioni:

  • di società tra professionisti;
  • delle associazioni professionali o società semplici ex art. 5 del TUIR;
  • tra le società tra professionisti e le associazioni professionali o società semplici di cui all’art. 5 medesimo.

In particolare, beneficiano della neutralità impositiva le seguenti operazioni:

  • i conferimenti in società (società tra professionisti – STP ex art. 10 Legge n. 183/2011) di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività organizzato per l’esercizio di attività;
  • i conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, diverse da quelle regolate dal suddetto art. 10 Legge n. 183/2011 (ad es. Società di Professionisti – SDP);
  • gli apporti in associazioni o società semplici senza personalità giuridica, di cui all’art. 5 del TUIR, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, di associazioni o società semplici;
  • il trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività professionale svolta in forma individuale.

Le stesse agevolazioni sono applicabili anche quando, a seguito della cessione entro 5 anni dall’apertura della successione dell’esercizio in forma associata della professione da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.

Inarcassa

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