Anno: XXVI - Numero 41    
Giovedì 27 Febbraio 2025 ore 14:00
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LO SCIOPERO DELLE TOGHE SFIDA PARLAMENTO E VOLONTÀ POPOLARE

È indiscutibile l’elevato tasso di democraticità della riforma, ben lontana dai cupi fantasmi illiberali evocati anche nelle ragioni dell’Astensione di domani.

LO SCIOPERO DELLE TOGHE SFIDA PARLAMENTO E VOLONTÀ POPOLARE

Il dibattito sulla riforma costituzionale della separazione degli ordinamenti si intensifica e si inasprisce proprio in vista dello sciopero nazionale dei magistrati, fatto, quest’ultimo, di per sé indicativo di un’obiettiva patologia.

In una democrazia compiuta non può essere ritenuto fisiologico che l’ordine giudiziario si sollevi contro la volontà espressa dal Parlamento e, prima ancora, dal popolo sovrano nel momento elettorale. Non va dimenticato, a titolo di premessa, che la separazione delle carriere non è stata solo oggetto di una legge di iniziativa popolare, promossa da UCPI e sostenuta da oltre 72.000 firme di cittadini, ma era parte integrante e qualificante dei programmi sui quali l’attuale maggioranza parlamentare ha ottenuto un largo consenso elettorale e, addirittura, dei programmi di alcuni importanti partiti dell’opposizione.

In più, come se non bastasse l’investitura popolare, il Parlamento, su proposta del Governo, ha intrapreso la via della riforma costituzionale, quando eminenti costituzionalisti avevano indicato la possibilità di separare le carriere anche con legge ordinaria. Ciò significa che la politica ha scelto consapevolmente di passare attraverso il referendum confermativo, in un ideale cerchio che nasce dal voto espresso nelle elezioni politiche e si chiuderà con il voto referendario. È indiscutibile l’elevato tasso di democraticità della riforma, ben lontana dai cupi fantasmi illiberali che vengono evocati anche nelle ragioni dello sciopero.

Altra questione cruciale, che emerge nel dibattito di questi giorni, è la totale assenza del fact-checking nella propaganda di ANM. Non si possono nascondere ai cittadini decisive circostanze di fatto che cercherò di enunciare brevemente, a meno che l’intenzione non sia proprio quella di inquinare la discussione spacciando per verità fattuali quelle che in realtà sono semplicemente opinioni di parte, perdipiù di una parte direttamente interessata dalla modifica del suo stato giuridico.

Si dice che la separazione delle carriere sia il preludio dell’avvento di uno stato illiberale in cui la magistratura (tutta o solo quella inquirente non è dato sapere) verrà sottoposta al volere del potere esecutivo. Il fatto storico che non viene riferito riguarda, però, l’origine fascista e autoritaria dell’attuale assetto ordinamentale fondato sulla carriera unica voluta dal Ministro Grandi nel 1941. La riforma intende superare la categoria dell’«autorità giudiziaria» che dal tempo del fascismo rappresenta un’unitaria funzione statale di persecuzione penale declinata in due sotto-funzioni di accusa e di decisione affidate al medesimo corpo dei magistrati.

La verifica dei fatti impone di riportare testualmente il pensiero del Ministro fascista Grandi, secondo il quale con la separazione dei magistrati «si determinerebbe la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della Magistratura, in contrasto con la sostanziale unicità della funzione». L’unicità dell’organizzazione ordinamentale corrisponde all’idea, di matrice storicamente fascista e culturalmente illiberale, che l’accusatore e il giudice, quali organi della medesima «autorità giudiziaria», siano chiamati ad adempiere alla medesima funzione statale volta al soddisfacimento dell’interesse punitivo. Il concetto di base è chiaro, a medesime funzioni deve corrispondere un medesimo ordinamento.

Riportata la questione ai giorni nostri, in un sistema in cui tutti, compresa ANM, riconoscono la necessità di distinguere le funzioni d’accusa rispetto a quelle di decisione, a funzioni processuali distinte non può che corrispondere la separazione delle carriere.

Altro fatto, questa volta non storico, ma giuridico, sparito dal dibattito: la terzietà del giudice non è il sinonimo scialbo della imparzialità, l’art. 111 comma 2 Cost. non delinea un’endiadi e chi lo afferma incorre in un suicidio interpretativo. È vero che la Corte costituzionale non ha ancora sviluppato, dopo 25 anni, il concetto di terzietà, ma non vi è interprete avveduto che non veda come in questa connotazione del giudice, e solo del giudice, vi sia un quid pluris di carattere ordinamentale rispetto all’imparzialità, un distacco netto dallo stato giuridico delle parti processuali.

Si sostiene che con la separazione delle carriere il pm perderà l’indipendenza e verrà sottoposto al potere esecutivo. Più che un fatto è la rappresentazione di una realtà immaginaria del futuro, un presagio di sventura che serve a spaventare lo spettatore meno attrezzato, come accade nei film dell’orrore.

Il fatto è che il nuovo art. 104 Cost. attribuirà in titolarità piena e autonoma al pm la garanzia di indipendenza da ogni potere dello Stato, mentre oggi l’art. 107 Cost. gli estende graziosamente le garanzie del giudice. Un bel salto di qualità dal quale sembra impossibile trarre la conclusione opposta persino nella visione distopica dei futuri assetti politici. L’art. 104 Cost. è sparito dal dibattito, sostituito dalla descrizione di una callida e perversa volontà politica di costituzionalizzare l’indipendenza del pm per poi sovvertire tale principio. Ogni ulteriore commento è lasciato alla logica, non necessariamente giuridica.

Viene poi taciuto il fatto che la riforma italiana è ricalcata sul modello adottato dal Portogallo, salda democrazia europea, in cui da circa cinquant’anni il pm è parte, separata dal giudice e indipendente dall’esecutivo. Dunque, c’è anche un’esperienza concreta che dimostra, nei fatti, come sia possibile separare le carriere e mantenere l’indipendenza del magistrato d’accusa dalla politica.

Ci sarebbe poi da dire che nel nostro Paese ogni pm è così indipendente da scegliere autonomamente i criteri di priorità nell’azione penale (id est, decidere quali reati perseguire), criteri implicanti scelte così altamente politiche che nemmeno il Parlamento riesce a delinearli nella legge quadro imposta dalla riforma Cartabia. E si dimentica anche la dipendenza volontaria del pm dalla polizia giudiziaria, vero motore delle indagini, alla quale la prassi delega un deplorevole potere di proposta su misure cautelari, intercettazioni e imputazioni. È come se l’art. 109 Cost. fosse capovolto, potendo la polizia giudiziaria disporre direttamente del pm.

Altro argomento travisato è l’imparzialità del pm. La parte imparziale non è solo un ossimoro concettuale, ma è anche distante dalla realtà normativa. L’imparzialità del pm è ben diversa da quella del giudice, come dimostra il fatto che il pm non può essere ricusato, mentre il giudice sì. L’imparzialità del pm è quella di ogni funzionario pubblico che deve agire con obiettività e distacco personale rispetto all’affare che sta trattando, nulla di più. Il feticcio dell’art. 358 c.p.p. è già stato demolito dalla Corte costituzionale (ord. n. 96 del 1997): il pm deve considerare le prove eventualmente a discarico per valutare la tenuta della ragionevole previsione di condanna che sta alla base dell’azione, ma non deve dimostrare l’innocenza dell’imputato, perché questa è presunta dalla Costituzione e non è un tema di prova. Si tratta della grammatica elementare del processo penale.

A ben vedere, le ragioni dell’opposizione alla riforma sembrano risolversi nel rifiuto del sorteggio dei componenti togati dei futuri CSM. In un rituale di rimozione collettiva si dimentica la degenerazione correntizia svelata dal caso Palamara e la non meno esecrabile trasformazione politica del Consiglio nella “terza camera”.

A mali estremi, rimedi estremi. Il sorteggio (peraltro temperabile con legge ordinaria) è l’amara medicina necessaria per curare una conclamata malattia, come è accaduto dal 2010 ai professori universitari, non a caso altra categoria di pubblici dipendenti non contrattualizzati.

Il fact-checking ci restituisce il ragionevole dubbio che la strenua opposizione alla riforma si riduca a una rivendicazione di potere corporativo, con buona pace del giusto processo accusatorio che impone la terzietà del giudice.

Oliviero Mazza su Il Dubbio

© Riproduzione riservata

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