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Il Quadro Previdenziale per i Content Creator

Indicazioni dalla Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 sulla disciplina previdenziale applicabile.

Il Quadro Previdenziale per i Content Creator

L’INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito importanti indicazioni relative al trattamento previdenziale applicabile a coloro che svolgono l’attività di content creator, ovvero coloro che si occupano dell’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale.

Questa categoria professionale include youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger.  Tra queste, si distingue anche la figura dell’influencer, la cui notorietà maturata presso gli utenti delle piattaforme digitali ne fanno un soggetto in grado di orientare opinioni e tendenze del pubblico. In questo contesto, dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

Si tratta di un primo passo verso una più approfondita regolamentazione previdenziale del settore, il cui raggiungimento è stato possibile all’esito del Tavolo Tecnico INPS attivato dall’Associazione Italiana Content & Digital Creators con la partecipazione attiva di Assoinfluencer (Confcommercio Professioni).

L’inquadramento previdenziale dei content creator varia in base alle modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato, le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

  • Se l’attività del professionista risulti essere il risultato di una moltitudine di attività in cui l’utilizzo di mezzi di produzione risulti predominante rispetto al contributo personale – ad esempio, nella vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, si rientra nell’ambito del settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento delle prestazioni in forma d’impresa con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali. Di conseguenza, i relativi obblighi contributivi ricadono su questa specifica gestione previdenziale, mentre eventuali ulteriori redditi potranno essere ricondotti ai regimi previdenziali previsti per il lavoro autonomo. Analogamente, sono soggette alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali anche le attività rientranti nel codice ATECO 73.11.02, riferito alla “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.
  • Se l’attività dovesse presentare le caratteristiche di una prestazione di servizi, ossia un lavoro abituale, senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con un apporto prevalentemente personale o intellettuale e al di fuori del contesto imprenditoriale, essa si configura come una prestazione libero-professionale. Di conseguenza, permane l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. È inoltre necessario valutare la presenza di ulteriori elementi quali l’apertura della partita IVA, la dichiarazione abituale del reddito tramite i modelli fiscali, l’emissione di fatture per i compensi percepiti e pagamento dei costi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale o anche, l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie di riferimento. L’obbligo di iscrizione sussiste anche nel caso di lavoro autonomo occasionale, qualora il reddito generato raggiunga o superi la soglia di 5.000 euro annui. Rientrano in questa disciplina anche le attività di endorsement, in cui il valore si fonda sull’associazione tra la notorietà del content creator e un determinato prodotto e/o servizio.
  • Se l’attività svolta assume caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento, scatta l’obbligo di contribuzione presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo vale anche nel caso in cui la suddetta attività sia effettuata per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative. L’attività di digital marketing, come nel caso di blogger ed influencer che diffondono su blog, vlog e social network di foto, video e commenti, sostenendo determinati brand e identificando l’attività come pubblicità, parimenti è sottoposta agli obblighi assicurativi presso il FPLS. Pertanto, qualora i content creator creino contenuti pubblicitari o promozionali, a fronte di un compenso da un committente (brand o agenzia di intermediazione), e svolgano un ruolo tra quelli appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, il committente dovrà versare i contributi previdenziali presso il FPLS, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato. Al contrario, non ne saranno obbligati qualora non vi siano finalità promozionali/pubblicitarie o, laddove si limitino a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle appartenenti alle categorie artistiche e tecniche.

 

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