Decreto Investimenti. Il Consiglio di Stato sospende l’emissione del parere.
Il decreto pone le regole base per gli investimenti delle Casse di previdenza private, previsto inizialmente dal decreto 98/2011, resterà ancora nel cassetto.
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“Vista la nota di trasmissione della relazione prot. 1168 in data 13 gennaio2025, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto” inizia così il documento che di fatto mette uno stop al tanto atteso Decreto investimenti un provvedimento normativo che “evidenzia un andamento alquanto travagliato”. (in allegato il documento)
Il decreto che pone le regole base per gli investimenti delle Casse di previdenza private, previsto inizialmente dal decreto 98/2011, resterà ancora nel cassetto.
“Con nota prot. 1168 in data 13 gennaio 2025 – si legge nella premessa del documento – il capo dell’ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale recante “disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di depositario e di conflitti di interesse”. A corredo della richiesta, sono stati trasmessi, unitamente al testo ‘bollinato’ del provvedimento normativo una serie di relazioni, alcune sempre bollinate, (illustrativa, tecnica, l’analisi di impatto della regolamentazione e quella tecnico-noramtiva, la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro ecc….) che per il Consiglio di Stato non sono sufficienti a non dare adito ad alcune osservazioni e conseguenti richieste.
Ad iniziare dal fatto che lo schema di decreto porta la firma congiunta del Mef e del ministero del Lavoro mentre “occorre evitare che il regolamento, destinato ad assumere la veste formale di decreto ministeriale “di concerto”, assuma anche solo equivocamente, i tratti alternativi del decreto interministeriale”.
Inoltre, in merito alle osservazioni fatte dalla Covip, il CdS chiede al Ministero di spiegare il motivo per il quale queste non siano sono state recepite tutte.
Ed ancora: “L’analisi di impatto della regolamentazione viene giudicata carente dalNucleo di valutazione, in quanto, al di là da osservazioni di carattere generale,non fornisce i necessari elementi quantitativi , basati su una acquisizioneanalitica dei dati economici aggregati, idonei ad illustrare gli obiettivi dell’intervento e di costruire, per una adeguata valutazione, i relativi e strumentali indicatori” vedi quelli “per il corretto monitoraggio dell’andamento degli obiettivi, soprattutto avendo riguardo al conflitto diinteressi e all’informazione nei confronti degli iscritti”.
Il Consiglio di Stato “punta l’attenzione” anche per quanto riguarda il mancato “resoconto, anche critico, dei relativi esiti, che avrebbe consentito di illustrare e valorizzare obiettivi e modalità dell’intervento, soprattutto per i profili di maggiore criticità” visto che “si sia dato atto delle consultazioni attivate con i principali stakeholders”.
Un altro aspetto da approfondire riguarda la “gestione indiretta” dove non viene richiamata la disciplina del Codice dei contratti pubblici, riformato nel 2023 con il Dlgs 36 che tratta esplicitamente della selezione dei gestori. Un passaggio su cui si chiese a suo tempo (nel 2016) e si chiede nuovamente un parere dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, che si era espressa sulla base dei principi del vecchio Codice ora riformulato.
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Adepp
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