Detrazione Iva: pronta una nuova denuncia alla commissione Ue Anc-Confimi Industri.
Concediamo al Governo e al Parlamento l’epilogo del milleproroghe, ma ci basta un click
Per il terzo anno consecutivo, con l’ultima liquidazione Iva dell’anno, gli operatori si sono dovuti misurare con le conseguenze derivanti da una normativa sulla detrazione particolarmente irrazionale. Normativa che oggi, ad oltre un anno dal debutto della fatturazione elettronica, è altresì del tutto ingiustificabile se non nella iniqua constatazione che con essa, in perfetta aderenza con molte altre misure introdotte dalla manovra 2020, lo Stato continua ad usare le imprese come dei bancomat. Il riferimento è alle disposizioni relative agli articoli 19 e 25 del dPR n.633/72 (come riformulati dal discusso articolo 2 del D.L. n. 50/2017) e dall’ art.1 del dPR n.100/98 (come modificato dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018). La Circolare n.1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha reinterpretato – secondi i canoni comunitari – gli articoli 19 e 25 del DPR n. 632/72, sancendo che la detrazione Iva è esercitabile in presenza di due condizioni: l’imposta sia relativa ad operazioni effettuate (ex art.167 Direttiva 2006/112/CE); le operazioni risultino documentate dal possesso di regolare fattura. Il tutto, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i suddetti presupposti. La Commissione UE (TAXUD C3 D 50007306 del 13 settembre 2018) ha confermato che gli Stati possono “esigere che il diritto a detrazione sia esercitato durante il periodo in cui è sorto” (c.d. principio della detrazione immediata ex art. 179 direttiva), fermo restando che il precedente termine biennale non sarebbe in contrasto con la direttiva (Sentenza Ecotrade, C-95/07 e C-96/07) e che con la riduzione del termine biennale, disposta dal DL n. 50/2017, l’esercizio del diritto a detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, “purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie”. Rispetto al requisito formale del possesso della fattura, le modifiche introdotte con il D.L. n.119/2018 del dPR n.100/98 hanno sancito la possibilità di retroimputare al mese di effettuazione l’Iva le fatture ricevute in tempo utile e precisamente entro il 15 del mese successivo. Con dette modifiche il legislatore ha tuttavia escluso detta possibilità “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo. È chiaro, dunque, che il principio della retro imputazione non contrasta con i principi unionali: a confermarlo anche la comunicazione della Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018) che contiene l’invito a presentare una nuova denuncia laddove, nonostante la modifica introdotta dal DL 119, si dovessero ancora “nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del dPR 100/98 con il diritto dell’UE”. Dubbio, come detto, definitivamente rimosso. Il problema che si pone, semmai è se questo principio possa funzionare solo per 11 mesi su 12 e se sia pertanto lecito, secondo i canoni comunitari, che il legislatore introduca l’eccezione che si abbatte sulle fatture arrivate dal 1 al 15 gennaio dell’anno successivo. Non è possibile che, sulla stessa cosa, le regole funzionino per 11 mesi in un modo e a fine anno (fatture che arrivano a gennaio successivo) in un altro. Non vi sono motivi, se non quelli di voler far cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi ma il principio di neutralità vieta che l’Iva gravi sugli operatori intermedi. Attenderemo da ultimo la conversione del milleproroghe dopodiché, se non arriveranno soluzioni, non ci rimarrà, nostro malgrado, che tentare con una nuova soluzione sovrannazionale. La nuova denuncia alla Commissione UE è pronta: ci basta un click!
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