Gli “incarichi giudiziari” preclusi ai Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati
Lo prevede l’art. 28, comma 10, della l. 31.12.2012 n.247
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La ratio di tale disposizione è quella di evitare rapporti preferenziali da parte dei magistrati in favore dei Consiglieri del locale Ordine Forense. Già nel 2000 l’avv. Remo Danovi scriveva che il consigliere deve espletare le proprie funzioni con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale: in una parola, con spirito di servizio.
[…] Deve provvedere alle incombenze istituzionali nel modo più corretto e con equilibrio e distacco. È certo infine che l’attività deve essere svolta senza interessi particolari e personali. Lodevole al riguardo è l’iniziativa dei consigli dell’ordine che hanno sempre imposto ai propri consiglieri di non accettare incarichi conferiti dalle autorità giudiziarie per tutta la durata del mandato” La norma ha portata tassativa, con la conseguenza che nessun incarico giudiziario può essere assunto dai componenti del Consiglio dell’Ordine, nella vigenza del mandato, quando questo sia conferito da un magistrato appartenente all’ufficio giudiziario del circondario. La riportata norma del citato art.28, comma 10, l. n. 247/2012 ha posto una serie di problematiche. In particolare, dopo l’entrata in vigore della norma, si è posto il problema dell’immediata applicabilità delle incompatibilità di cui al citato art. 28. Al riguardo è da ritenersi che la norma sulle incompatibilità sia operante solo per i componenti del Consiglio dell’Ordine Avvocati eletti dopo l’entrata in vigore della legge; è indubbio, infatti, che i consiglieri già in carica all’entrata in vigore della L .n.247/2012 hanno accettato l’incarico di componente del Consiglio dell’Ordine facendo affidamento sull’inesistenza del riferito divieto, affidamento che, se la norma dovesse trovare immediata applicazione, verrebbe mortificato (in termini, parere Ufficio Studi Cons. Naz. Forense in Dossier n.1/2013). Per l’insorgenza della situazione d’incompatibilità rileva il momento del conferimento dell’incarico, che deve essere successivo all’assunzione della carica di consigliere (parere Cons. Naz. Forense 19.11.2014 n. 96). Inoltre, con il parere n. 81/2016, il CNF ha esteso anche ai cd. incarichi indiretti l’incompatibilità, poiché il suo carattere tassativo non può subire eccezioni di sorta. In proposito il Consiglio Nazionale precisa che “E’ da ritenere, che il divieto imposto dalla legge, oltre ad “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere. Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si é voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrare il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura. Ulteriore problematica è la “nozione” di incarico giudiziario che determina l’incompatibilità per il componente del Consiglio Ordine Forense. Soccorre al riguardo il Consiglio Nazionale Forense il quale, con parere del 28.4.2017 n. 24, specifica che “per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio, Curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale)”. Gli incarichi giudiziari preclusi ai Consiglieri dell’Ordine devono intendersi esclusivamente quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice, posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice: la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia. Restano, pertanto, esclusi dalla incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività: ad es., amministratore di sostegno, tutela di minori stranieri non accompagnati, ecc..(parere Cons. Naz. forense 28.4.2017 n.24). Si è posto il problema se il curatore speciale del minore, che rivesta la carica di Consigliere dell’Ordine Forense, possa poi autonominarsi difensore del minore senza violare le incompatibilità del menzionato art. 28, comma 10, l. n. 247/2012. La soluzione positiva al problema è stata data dal Consiglio Nazionale Forense, il quale con parere 20.9.2017 n.72, ha affermato che, tra gli incarichi nei quali prevale la funzione sociale dell’attività professionale, rientra sicuramente quella di curatore speciale del minore, con la conseguenza che la figura di curatore speciale e di difensore del minore possa non coincidere. Per il Consiglio Nazionale Forense, quindi, il Consigliere dell’Ordine, nominato curatore speciale del minore, ben potrà costituirsi in giudizio a difesa degli interessi del minore, “a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità che erano ovviamente sottesi alla distinzione di cui al parere n.24/2017”.
Fonte: Cassa Forense
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