Cassa Forense: benefici e agevolazioni per i neo iscritti
Lo prevede l’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012
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L’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, adottato da Cassa Forense ed in vigore dal 21.08.2014, prevede per gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa con decorrenza antecedente al compimento del 35° anno di età, il beneficio della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, per i primi sei anni d’iscrizione alla Cassa, ivi compresi quelli richiesti, ai sensi dell’art. 3 del medesimo Regolamento, a titolo di iscrizione retroattiva. È questo un beneficio molto importante, concesso a tutti i giovani neo iscritti alla Cassa, a prescindere dal reddito percepito e dichiarato. In aggiunta a tale beneficio il Regolamento, agli artt. 8 e 9, prevede poi una ulteriore agevolazione, riservata ai soli avvocati, che riguarda sempre il contributo soggettivo minimo ed è legata al reddito professionale IRPEF percepito dal professionista, dichiarato dal professionista in sede d’invio del mod. 5. Il contributo soggettivo minimo dovuto dagli avvocati neo iscritti alla Cassa, infatti, indipendentemente dall’età dell’iscritto, dall’anno 2014 in poi e per i primi otto anni di iscrizione, viene richiesto soltanto per metà nell’anno di riferimento, a fronte, però, del riconoscimento a fini previdenziali di un periodo di sei mesi. La copertura assistenziale è sempre riconosciuta per l’intera annualità. Per gli iscritti che, per detta annualità, in sede di invio del mod. 5 dichiareranno un reddito inferiore ad euro 10.300,00, il pagamento della seconda metà del contributo soggettivo minimo rimane facoltativo; potrà essere eseguito su base volontaria, al fine di vedersi riconosciuta l’intera annualità, contestualmente all’invio del mod. 5 o anche successivamente ma, comunque, entro l’arco temporale dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa. Per gli iscritti che, invece, abbiano percepito un reddito pari o superiore ad euro 10.300,00, il pagamento di tale ulteriore contribuzione diventa obbligatorio e deve essere eseguito in sede di invio del mod.5 (in due rate scadenti il 31 luglio il 31 dicembre). Il pagamento comporta, conseguentemente, la copertura previdenziale per l’intero anno solare sol
Fonte Cassa Forense
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