Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
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Consulenti e Commercialisti. Non trascurare le necessità del comparto delle professioni economico-giuridiche

Nota congiunta dei due Ordini professionali al governo sull’emergenza virus

Consulenti e Commercialisti. Non trascurare le necessità del comparto delle professioni economico-giuridiche

 

“Non trascurare le necessità del comparto delle professioni economico-giuridiche” e, quindi, “estendere le tutele previste per imprese e dipendenti anche alle attività degli studi professionali”, poi “prevedere lo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con il collegato all’ultima Legge di Bilancio, e “prorogare, già in sede di conversione del decreto Cura Italia, la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo per i soggetti con ricavi, o compensi non superiori a 2 milioni di euro e estendere (anche temporalmente) la disapplicazione delle ritenute sugli incassi dei professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro”. Sono alcune richieste dei presidenti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, Massimo Miani e Marina Calderone, in una nota congiunta in cui si appellano al governo, nella fase emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19. Gli esponenti delle due categorie, affermano, “sono chiamati a fare la loro parte, con enormi sacrifici per mantenere l’operatività degli studi, nel rispetto delle ordinanze, per garantire alle imprese assistite l’attivazione – ove necessario – degli strumenti di sostegno al reddito, o l’assistenza necessaria nella gestione contabile-finanziaria delle attività produttive”. Eppure, si sfogano Calderone e Miani, “il decreto Cura Italia considera il comparto solo marginalmente, mentre in questo momento sarebbe quanto mai doveroso e strategico tutelarlo”, chiudono, invocando pure “l’estensione, anche ai professionisti iscritti nelle Casse di previdenza private, la non imponibilità delle indennità di sostegno al reddito eventualmente loro erogate”.

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