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Coronavirus, sospensione mutui e prestiti: tutte le regole

L’opzione, consentita dal decreto Cura Italia, riguarda tutte le partite Iva e non solo le imprese. Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, per cui la ripresa dei pagamenti è prevista dal mese di ottobre

Coronavirus, sospensione mutui e prestiti: tutte le regole

L’art. 56 del decreto Cura Italia prevede il blocco del pagamento delle rate di prestiti e mutui per professionisti e autonomi danneggiati dall’emergenza. Stabilita inoltre per legge l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo).

Ecco in dettaglio le misure:

>> per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti concessi fino al 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

>> per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

  • per i mutui è il pagamento sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, secondo accordi tra le parti senza prevedere ulteriori oneri;
  • per i contratti di leasing e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino a questa data e il piano di rimborso delle rate e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Per mutui e i contratti di leasing, a scelta è possibile richiedere di sospendere soltanto parte della rata, ossia la quota in conto capitale, se questa operazione risulta più conveniente in riferimento alla propria situazione economica. In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina lo spostamento in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. Per poter accedere alla sospensione dei pagamenti occorre essere in regola con quelli precedenti, ossia non si debbono avere avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Può fare domanda anche chi avesse già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Come chiarito dal Ministero dell’economia, questa moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. Fin qui le novità per i finanziamenti legati alla propria attività. Il decreto Cura Italia ha però previsto anche un aiuto per chi dovesse essere in difficoltà per il pagamento della rate del mutuo prima casa in seguito alla riduzione del fatturato. L’opzione riguarda esclusivamente i mutui di importo fino a 250 mila sottoscritti per l’acquisto della prima casa. L’accesso al Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. La richiesta può esser presentata da professionisti e autonomi che hanno registrato una riduzione media giornaliera del proprio fatturato in un trimestre, a partire dal 21 febbraio 2020, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus. Le domande di accesso al beneficio vanno presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo sul modello disponibile on line. La sospensione non può essere richiesta da chi gode di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso mutuo o se è attiva un’assicurazione che garantisce il rimborso egli importi delle rate in caso di difficoltà economiche.

>> Scarica il modulo di richiesta

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