Coronavirus, 'Decreto Rilancio': la guida completa per imprese, autonomi e professionisti
Molte le novità introdotte da questo decreto che riguardano le imprese. Nel prosieguo vengono elencate e illustrate le principali norme introdotte con il decreto in oggetto
In evidenza
– Per le imprese che non siano imprese di assicurazione, banche o altri enti e società finanziarie, è escluso il versamento IRAP dell’acconto 2020 e del saldo 2019, quello cioè che si sarebbe dovuto versare in sede di dichiarazione IRAP.
– È riconosciuto un contributo a fondo perduto, che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. L’attività non deve essere cessata al 31 marzo 2020.
Il contributo spetta a coloro che hanno avuto una riduzione del fatturato di almeno due terzi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. La misura del contributo è una percentuale sulla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019. La percentuale varia a seconda del fatturato dell’impresa nella seguente misura:
-20% per coloro che nel 2019 hanno avuto un fatturato inferiore a 400.000,00 euro;
-15% per coloro che nel 2019 hanno avuto un fatturato compreso tra i 400.000 euro fino a 1.000.000, 00 di euro;
-10% per coloro che nel 2019 superano il milione di euro di fatturato.
Il riconoscimento del contributo avviene tramite presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate anche da parte di un ‘intermediario (Commercialista o persona fisica o giuridica abilitata come intermediario presso l’Agenzia delle Entrate).
– Per le imprese che presentano ricavi superiori a 5milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che siano costituite come società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e le società cooperative, e che abbiano subito riduzioni dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sono previste delle misure per il rafforzamento patrimoniale.
– Istituzione di un fondo per società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
– Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, spetta, previo pagamento del dovuto, un credito di imposta del 60% dell’ammontare mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio, del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta, nella misura ridotta del 30%, a coloro che hanno affittato un’azienda e che nel canone di locazione sia compreso un immobile destinato allo svolgimento dell’attività.
Il credito spetta anche agli enti non commerciali.
– Prevista, per i mesi di maggio giugno e luglio, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
– Per i soggetti che già ne beneficiavano nel mese di marzo, viene rifinanziata l’indennità di 600 euro
per il mese di Aprile, per il mese di maggio l’indennità è di 1000 euro.
– Per l’anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea
– Riconfermato anche per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il bonus di 600 euro per i mesi di aprile e di maggio.
– Viene riconosciuto un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie.
– I pagamenti già prorogati con i decreti “Cura Italia” e “liquidità” vengono ulteriormente prorogati e devono essere effettuati entro il 16 settembre.
– Viene prorogato fino al 1 gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
– I pagamenti degli avvisi bonari in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020
Per ulteriori informazioni: scrivaniadelcommercialista@gmail.com
(Studio Lubello-Procopio)
Fonte. Perugia Today
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