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Purilocalizzate, valide le istanze presentate il 17 luglio

Accolte le richieste del Cno relative alle istanze già inoltrate con la procedura delle CigD

Purilocalizzate, valide le istanze presentate il 17 luglio

Con il messaggio Hermes n. 3044/2020 del 4 agosto 2020, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni riguardo la presentazione delle domande di proroga dei trattamenti di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende plurilocalizzate. In particolare, l’Istituto precisa che “poiché molte aziende avevano già presentato domanda con l’applicativo errato, le Direzioni centrali, con la collaborazione del gruppo di lavoro coordinato dall’ Ufficio centrale Estratto conto, stanno definendo una modalità che consenta l’esatta individuazione delle suddette domande con la successiva attribuzione d’ufficio delle stesse nella corretta procedura gestionale”.

Sul tema si rammenta che, l’articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 52/2020 aveva previsto termini di decadenza per la presentazione delle istanze. Le domande di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, dovevano essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tuttavia, il predetto termine era stato posticipato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020 – termine quindi del 17 luglio 2020 – se tale ultima data era posteriore a quella innanzi indicata.

A fronte dell’incombente scadenza ed in mancanza di chiare indicazioni da parte dell’Istituto circa la corretta procedura da attuare (stabilita tardivamente dall’Inps con i messaggi 2856 del 17 luglio 2020 e 2946 del 24 luglio 2020), tali aziende, adeguandosi prudentemente all’osservazione dei termini previsti a pena di definitivo diniego dello strumento, hanno presentato le istanze, nella maggior parte dei casi, utilizzando l’applicativo per la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga all’Inps, rilasciato il 18 giugno 2020 e richiamato nel messaggio dello stesso Istituto n. 2489 del 17 giugno 2020.

A seguito delle criticità appena esposte, evidenziate peraltro dalla Fondazione Studi all’interno dell’approfondimento del 20 luglio 2020, in accoglimento delle richieste del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Inps ha così stabilito di conservare, ove possibile, gli effetti delle domande errate e nel contempo evitare che le stesse debbano essere annullate e ritrasmesse dalle aziende stesse. Tale soluzione, condivisibile, eviterà un rigetto massivo delle istanze nonché la conseguente duplicazione di adempimenti che sarebbero gravati proprio su coloro che hanno dimostrato prudenza e rispetto del termine decadenziale imposto dalla legge.

 

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