Antec contro la Cassa Geometri
L’ Associazione Nazionale Tecnici Liberi Professionisti chiede l’annullamento della la modifica del ”Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari”
In evidenza
Alla Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Antec in qualità di Associazione di Categoria datoriale, rappresentante i liberi professionisti: Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Agrotecnici, aderente a Confprofessioni parte sociale dall’11 Maggio 2001.
Nel proprio ruolo sindacale di tutela degli interessi dei professionisti che rappresenta, Vi invita a prendere in esame questa Nostra comunicazione, finalizzata alla non approvazione della delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella Seduta del 24 novembre 2021.
Premesso che:
In data 4 dicembre 2021, i professionisti iscritti alla Cassa di Previdenza Geometri, sono stati informati con una nota trasmessa a mezzo PEC a firma del Direttore Generale Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto che si riporta testualmente:
“In particolare, è stato deliberato di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituto
della pensione di anzianità di cui all’art. 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di
previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Contestualmente è stata
introdotta, all’art. 34, cc. 6 bis e 6 ter, del citato Regolamento, la facoltà di anticipare la
fruizione della pensione di vecchiaia con calcolo misto di cui all’art. 34, c. 6, rispetto al
requisito anagrafico di 67 anni. Coloro i quali abbiano maturato 60 anni di età anagrafica e
40 anni di effettiva contribuzione potranno fruire infatti di un trattamento pensionistico
anticipato con una riduzione della sola quota di prestazione calcolata con il sistema
reddituale, in misura pari all’1% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico
di 67 anni di età con una riduzione minima del 12%.. È comunque prevista la salvaguardia
dell’importo derivante dall’applicazione del calcolo contributivo di cui all’art. 33, c. 2, del
Regolamento e l’accesso al nuovo trattamento è possibile solo ove l’importo spettante sia
almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6, della legge n.
335/1995”.
Il provvedimento, portato in votazione dal Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella
Seduta del 24 novembre 2021, è stato contestato da numerosi Delegati, ottenendo il seguente
risultato cioè 111 favorevoli, 31 contrari e 3 astenuti.
ANTEC, ritene irregolare il provvedimento della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza
dei Geometri liberi professionisti per i seguenti motivi:
- In base alla gerarchia delle fonti, la modifica ad un regolamento da parte della
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, é
inammissibile se in contrasto con la Legge dello Stato.
- La deliberazione del Comitato dei Delegati nella Cassa Geometri della Seduta
del 24 novembre 2021, é in palese contraddizione con quanto previsto dalla LEGGE
20 ottobre 1982, n. 773 ”Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei geometri”, che prevede:
“ Art. 1 Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui
alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le
seguenti pensioni:
- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennità una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui e’ avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate
alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento
da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti
pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell’articolo 22.”
“Art. 3. Pensione di anzianità
La pensione di anzianità é corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno
trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.”
- La pensione di anzianità é prevista in tutte le Casse di previdenza e per la Cassa
Geometri dall’Art. 1 della Legge 773/82.
- L’abrogazione dell’articolo 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di
previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, non può abrogare
gli Articoli 1 e 3 della Legge 773/82.
- L’attuazione della delibera potrebbe creare difficoltà nell’interpretazione,
innescando così confusione tra gli iscritti oltre ad innumerevoli contenziosi con
relativo danno per gli iscritti e per l’Ente.
- Si evidenzia inoltre così come, nella nota trasmessa agli iscritti, non si fa alcun
riferimento ne’ al numero ne’ alla data della delibera e ciò in contrasto con la
vigente legislazione che prevede l’obbligo di pubblicazione di tutte le deliberazioni.
- La deliberazione adottata dalla Cassa Geometri dal 1 gennaio 2022, non risulta
essere pubblicata. La normativa sulla trasparenza amministrativa prevede che gli atti
debbano essere resi pubblici nella sezione “TRASPARENZA” del sito istituzionale.
A questo proposito si evidenzia che la delibera oltre a non é reperibile sul sito
istituzionale della Cassa Geometri, inoltre la sezione TRASPARENZA é inserita
nella AREA RISERVATA, pertanto, in contrasto con quanto previsto dalla
legislazione sulla trasparenza amministrativa.
- Si deve inoltre tenere conto che l’inserimento all’Articolo 34 dei commi 6 bis e 6
ter , previsto nella delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella
Seduta del 24 novembre 2021, non agevola la flessibilità in uscita, al contrario la
ostacola, prevedendo una eccessiva penalizzazione economica nel calcolo della
quota retributiva spettante.
- La modifica regolamentare altera il principio del pro-rata in applicazione all’art.
3, comma 12 della Legge n. 335/1995, principio finalizzato a salvaguardare la quota
di pensione già maturata che non può subire variazioni per la parte di contributi
versata con il sistema retributivo, pena la disapplicazione del principio stesso.
- Infine la penalizzazione del calcolo reddituale risulterebbe discriminante solo
verso quei geometri che intenderebbero usufruire dei requisiti di anzianità lasciando
di fatto inalterato il calcolo reddituale del pro-rata per le altre due tipologie di
trattamento quali pensione di vecchiaia anticipata a 67 anni (con calcolo reddituale
fino al 2009) e pensione di vecchiaia a 70 anni (con intero calcolo reddituale).
Va sottolineato inoltre che l’aspettativa comune di poter accedere alla pensione di anzianità
prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 773/82 e ribaditi all’articolo 3 del regolamento di
previdenza, ha indotto molti geometri a ricongiungere varie annualità maturate presso l’INPS o a
riscattare il servizio militare e non ultimo il periodo di praticantato, versando importi anche
esorbitanti ed imponendo a se stessi e alla propria famiglia determinate scelte in funzione degli
impegni economici presi. È ovvio che le somme di tali ricongiunzioni o riscatti non sarebbero mai
stati versati se, anche in periodi recenti, fosse stata prospettata o paventata agli interessati la
possibilità anche remota della soppressione della pensione di anzianità o di una sua radicale e
drastica modifica.
Per tutte le motivazioni citate in premessa
Tale provvedimento farebbe ipotizzare una condizione di criticità nella gestione della Cassa
Geometri quindi a tutela degli iscritti, ANTEC si rende disponibile ad un confronto per la
definizione di una soluzione graduale condivisa che, da un lato tuteli i diritti acquisiti degli
iscritti alla Cassa Geometri, dall’altro garantisca la sostenibilità del sistema Previdenziale.
CHIEDE
Al Presidente ed ai Componenti della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di non approvare la
delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri della Seduta del 24 novembre 2021.
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