Cassa Forense: domanda di assistenza indennitaria
L’assistenza indennitaria è riservata agli iscritti alla Cassa, avvocati e praticanti, non pensionati.
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La misura in esame, con diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento dell’Assistenza (il Regolamento), con l’assistenza indennitaria in caso di catastrofe o di calamità naturale, veniva disciplinata per la prima volta dall’ art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 142 contenente “Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.576 in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli avvocati e procuratori”. L’assistenza indennitaria è riservata agli iscritti alla Cassa, avvocati e praticanti, non pensionati. Non possono accedere quindi a tale misura sia i titolari di pensione a carico della Cassa, che i titolari di pensione a carico di altri Enti previdenziali, mentre può essere erogata ai superstiti dell’iscritto deceduto dopo il verificarsi dell’evento che dà diritto alla prestazione (coniuge o in mancanza i figli a carico anche se non conviventi o, in mancanza i familiari indicati dall’art. 433 c.c. se conviventi e a carico dell’iscritto). Attualmente la misura è costituita da una diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Mod. 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’evento, o delle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore a tre anni, moltiplicata per i giorni di assoluta impossibilità all’esercizio professionale per almeno due mesi e per non più di 365 giorni. Il limite massimo dell’indennizzo annuo è costituito dall’ammontare del tetto reddituale pensionabile previsto dal regolamento dei contributi, fissato per quest’anno in Euro 100.200,00, (quindi una diaria massima di Euro 274,52), mentre l’indennizzo minimo è costituito da 1/365° dell’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello dell’evento (per il 2018 pari ed Euro 11.692 e quindi una diaria minima di Euro 32,00), non cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa, quindi con trattamenti pensionistici, indennità di maternità e altri sussidi erogati della Cassa. L’art. 16 del Regolamento espressamente prevede che l’accesso a tale misura sia subordinato al regolare invio da parte dell’iscritto delle comunicazioni reddituali (Modello 5), ed al regolare pagamento dei contributi previdenziali. In termini assicurativi si può affermare che il rischio assicurato è costituito dalla perdita reddituale come conseguenza della impossibilità assoluta allo svolgimento della attività professionale per almeno due mesi, in conseguenza di infortunio o malattia verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa. Tale previsione consente, quindi, di erogare l’indennità anche in caso di cancellazione dalla Cassa intervenuta successivamente all’evento, sempre che il periodo di inabilità sia coperto dall’iscrizione. L’accertamento della esistenza dei requisiti sanitari per accedere alla misura (natura della malattia e periodo di inabilità assoluta incidente sulla attività lavorativa) è demandata ad un medico designato da un Delegato di Cassa Forense (del Distretto di cui fa parte l’iscritto) su incarico del Presidente della Cassa, mentre l’iscritto attesterà, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’impossibilità ad esercitare in maniera assoluta l’attività professionale in conseguenza dell’infortunio o della malattia denunciata e debitamente certificata con la domanda di indennità. La domanda va presentata alla Cassa compilata su modulo reperibile sul sito internet della Cassa, sia nel portale Welfare, che nella sezione Modulistica del sito istituzionale, da inviare, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell’infortunio o della malattia o dal manifestarsi dell’assoluta impossibilità allo svolgimento della attività professionale. Non va trascurato un importante adempimento cui deve attendere l’iscritto in occasione della compilazione della domanda: si fa riferimento alla compilazione accurata della sezione che consente alla Cassa di esercitare la rivalsa verso il responsabile (in caso di infortunio), surrogando la stessa nei propri diritti, limitatamente al danno patrimoniale derivante dall’evento, curando anche l’invio alla Cassa di copia di ogni provvedimento o informazione utile. La Giunta Esecutiva della Cassa delibera la liquidazione o il rigetto della domanda nei termini previsti dall’art. 24 del Regolamento (90 giorni dal ricevimento della domanda), ferma restando la possibilità per l’iscritto, in tale ultima ipotesi, di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato dalla Giunte Esecutiva. Va ricordato, infine, che la Giunta Esecutiva ha la facoltà di concedere, con procedura urgente e su richiesta dell’iscritto o di un suo familiare, la liquidazione di un acconto sull’indennizzo ipotizzabile, ove venga allegata idonea documentazione medica che attesti l’impossibilità assoluta allo svolgimento della attività lavorativa per più di due mesi. Si può affermare che la misura in esame ha garantito a tanti colleghi un insostituibile sostegno reddituale nelle situazioni di più grave difficoltà costituite da eventi, a volte drammatici, come un infortunio o una grave malattia che colpisca l’iscritto. Nel bilancio consuntivo al 31/12/2018 si può rilevare l’ammontare complessivo della voce di costo, pari ad Euro 6.696.893,11, prima voce di costo tra tutte le misure previste nel Regolamento a sostegno della Professione (cfr. pag. 200 bilancio consuntivo al 31/12/2018).
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