Cassa Forense: reddito superato per un solo anno non comporta iscrizione d’ufficio
Il presupposto dell'iscrizione è la continuità nello svolgimento dell'attività forense
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Nell’ipotesi in cui un avvocato non svolga la professione con continuità e soltanto per un anno oltrepassi il reddito minimo, non scatta l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Forense. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28449 depositata il 5 novembre 2019 (testo in calce), ha rigettato il ricorso avanzato dalla Cassa Previdenziale Forense, che aveva iscritto d’ufficio un avvocato in quanto, per un anno, aveva oltrepassato il reddito minimo. Per il collegio di legittimità il superamento del limite di reddito, di un unico anno, da parte dell’avvocato, non basta ad attivare l’iscrizione d’ufficio. Lo stesso giudice romano ha infatti evidenziato che il presupposto richiesto dalla disciplina positiva, è rappresentato dalla continuità nello svolgimento dell’attività forense.
Fonte. Altalex
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