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Enpacl: confermata la presentazione della dichiarazione del volume d’affari al 30 novembre

Differimento dei termini di versamento anno 2020

Enpacl: confermata la presentazione della dichiarazione del volume d’affari al 30 novembre

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica e della conseguente crisi economica, che sta interessando anche gli studi dei Consulenti del Lavoro, ha condotto il Consiglio di Amministrazione ad approvare il giorno 8 ottobre 2020 una importante delibera, con la quale: • è stato confermato al 30 novembre 2020 il termine per la presentazione on Une della dichiarazione del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nel 2019; • sono stati ulteriormente differiti i termini di versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all’ENPACL per l’anno 2020. Tale delibera è immediatamente esecutiva e prevede quanto segue: 1. il versamento della contribuzione soggettiva dovuta per l’anno 2020 è effettuato dagli iscritti secondo una delle due seguenti modalità: a) il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020; b) il 50% della contribuzione dovuta, in un numero massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020, e il restante 50% in un numero massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021; 2. agli iscritti che dichiarino all’Enpacl un reddito professionale prodotto nell’anno 2019 fino a 35.000 euro nonché ai Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio ovvero sede operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al Dpcm 1 marzo 2020 (ex ‘zona rossa’), è consentito di versare anche secondo la seguente, ulteriore modalità: c) il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021; 3. le medesime modalità e termini di versamento di cui ai punti 1. e 2. si applicano per la contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2020. 4. il contributo di maternità 2020 è versato unitamente alla prima rata utile. 5. Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall’iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo. Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e potranno essere pagate mediante il modello F24 oppure con la piattaforma ‘pagoPA’. 6. Di seguito uno schema esemplificativo dei piani di pagamento possibili. 7. La speranza del Consiglio di Amministrazione è che una dilazione così ampia possa agevolare i Colleghi in questo difficilissimo momento e consentire loro, con l’auspicabile attenuazione dell’emergenza in corso, di confidare ragionevolmente nella ripresa della propria attività professionale.

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