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Enpaf. Attive le indennità per dipendenti, partite Iva e collaboratori

Ecco chi e come si accede Partita la possibilità di presentare la domanda per la indennità una tantum di 600 euro per partite Iva e contratti atipici, che riguarda l'Inps e le casse professionali

Enpaf. Attive le indennità per dipendenti, partite Iva e collaboratori

È partita dalla mezzanotte di oggi la possibilità di presentare la domanda per la indennità una tantum di 600 euro per partite Iva e contratti atipici, che riguarda l’Inps e le casse professionali, tra cui Enpaf. Per quanto concerne l’Inps, oggi, l’accesso al portale è stato bloccato, per problemi sul sistema, dovuti probabilmente, come ha spiegato il presidente Pasquale Tridico alla stampa, da «violenti attacchi Hacker dei giorni scorsi» e si è al lavoro per ripristinare il servizio. Enpaf, da parte sua, ha inviato un vademecum per spiegare procedure e indicare chi ha diritto all’indennità, mentre da Fofi arriva un chiarimento sul bonus per i dipendenti.

Indennità una tantum per Partite Iva e Cococo dell’Enpaf

È partita oggi la possibilità di mandare all’Enpaf la richiesta per accedere all’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, prevista nel Decreto interministeriale 28 marzo e destinata ad autonomi e liberi professionisti, che non siano pensionati. Come si legge nella circolare dell’Ente, inviata oggi, «l’erogazione viene anticipata dalle Casse dei professionisti, ma è a carico del bilancio dello Stato, con il limite di spesa di 200 milioni di euro».

Sono previste due casistiche, in base ai redditi maturati nel 2018:

– Chi ha percepito un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, non superiore a 35mila euro». In questo caso l’impatto dell’emergenza Covid-19 si intende come «aver subito una limitazione della propria attività».

– Chi ha percepito un reddito complessivo, sempre al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, compreso tra 35mila euro e 50mila euro». Per costoro l’impatto si esprime come «aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale».

Nello specifico, «per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020», mentre «per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda va inoltrata all’Enpaf, «utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet» sotto forma di autodichiarazione «e allegando copia di un documento di identità in corso di validità». Non saranno ammissibili «e domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di identità o presentate dopo il 30 aprile 2020».

I requisiti per fare richiesta

Possono accedere alla indennità tutti i farmacisti che:

– non siano lavoratori dipendenti;

– non siano disoccupati temporanei e involontari;

– non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già percettori dell’indennità prevista dall’art. 28 del dl n. 18/2020.

L’indennità spetta a:

– titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata);

– titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia);

– iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita Iva (non iscritti alla Gestione separata);

– esercenti attività professionale nell’ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione separata).

Circolare Fofi: Bonus per dipendenti in busta paga

Tra gli altri sostegni ci sono anche quelli messi in campo dal Decreto Legge sul potenziamento del Ssn (17 marzo 2020, n. 18 – G.U. n.70 del 17.3.2020) che prevedono anche un Bonus per tutti i dipendenti, farmacisti compresi. Come ricapitolato in una circolare della Fofi di oggi, «per i lavoratori dipendenti – sia pubblici che privati – che possiedono nel 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro, si prevede un premio di 100 euro». Si tratta di un «bonus mensile, riferito al mese di marzo, che va, quindi, ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale e sarà calcolato decurtando dall’importo massimo la frazione relativa ai giorni non lavorati. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e sarà attribuito – con ogni onere a carico dello Stato – in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile oppure, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta (e, quindi, i datori di lavoro) recupereranno il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione».

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