Enpav, esenzione fiscale per l'indennità Covid-19
Non sarà tassata l’indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata dall'Enpav.
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Lo conferma l’Agenzia delle Entrate: corretta applicazione del Regolamento. Decisive la modalità una tantum e la dimostrabilità dello stato di bisogno. A differenza di altre forme di assistenza, l’indennità Covid-19 non si configura come una forma di reddito sostitutivo.
L’ente di previdenza che abbia erogato agli iscritti una indennità Covid-19 a fronte dell’emergenza epidemiologica, può considerarla come non tassabile trattandosi di assistenza “straordinaria”, una tantum e caso per caso. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 395/2020 pubblicato ieri. L’esenzione fiscale è legata al verificarsi di alcune condizioni, rispettate dall’Enpav nella corretta applicazione del proprio Regolamento.
Una tantum con tre importi differenziati – L’Enpav ha deliberato l’erogazione di una una tantum con tre importi differenziati, a favore degli iscritti colpiti dalla malattia Covid-19 o sottoposti a provvedimento obbligatorio di isolamento domiciliare. L’importo di tale indennità è differenziato a seconda della gravità dell’evento:
– 4mila euro per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in terapia intensiva;
– 2mila euro per tutti gli iscritti ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva;
– 1000 euro per i liberi professionisti a cui siano stati prescritti l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena dall’autorità sanitaria locale o con ordinanza
L’interpretazione dell’ente – L’interpello verteva sul trattamento fiscale applicabile a queste indennità ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. L’ipotesi prospettata alle Entrate era di non dover sottoporre a tassazione le somme in questione “in quanto trattasi di una somma forfettaria assegnata una tantum non avente la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto, bensì di fornire agli iscritti una forma di sostegno afronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento derivante da contagio da Covid-19”.
Discriminante la categoria di reddito- Il dubbio si poneva perchè, per il Fisco, indennità come quelle per Covid-19 sono imponibili “se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del TUIR”, vale a dire quando “la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale”. Dunque le indennità in questione potrebbero rientrare in una forma di reddito tassabile.
Se non che, entra in gioco la natura di “provvidenze straordinarie” concesse in condizioni “di particolare gravità” e in “stato di bisogno”. È il caso delle indennità Covid-19 concesse dall’Enpav.
Decisivo il Regolamento dell’Ente- A determinare le Entrate in favore della esenzione è la corretta applicazione del Regolamento: l’erogazione dell’indennità è riconosciuta su base “,differenziata a seconda dello stato bisogno dell’iscritto (ricovero in terapia intensiva,semplice ricovero in ospedale o isolamento obbligatorio). Non si è dunque in presenza di una forma sostitutiva di reddito mancato, ma di una reale e concreta esigenza assistenziale. Lo stato di bisogno è del tutto verificabile sulla base degli attestati rilasciati dall’autorità medica competente.
Trattamento fiscale applicabile alla “indennità assistenziale straordinariaCovid-19” erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti
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