Il controllo della Corte dei conti sugli enti previdenziali per il 2025
Le modalità del controllo saranno le seguenti.

Il 14 marzo 2025 la Corte dei conti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la determinazione n. 16/2025 relativa al programma delle attività di controllo sugli enti per il 2025.
Tra gli enti, al punto 3.5.1, vi sono gli enti previdenziali.
Le modalità del controllo saranno le seguenti:
«L’esame della gestione degli enti operanti nel settore previdenziale, assistenziale ed assicurativo investe essenzialmente l’andamento e la tenuta del sistema della previdenza pubblica e privata, evidenziandone criticità ed implementando analisi e valutazioni, anche alla luce delle periodiche esigenze conoscitive del Parlamento (in tal senso, l’audizione nel 2024 di questa Sezione presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale).
Con riguardo agli enti predetti, saranno valutati i profili relativi alla governance (si segnalano, sul tema, le innovazioni introdotte con l’art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, tra le quali la eliminazione, tra gli organi, della figura del Vicepresidente e la possibilità di rinnovo dell’incarico quadriennale di Presidente, anche non consecutivamente), alla loro riorganizzazione, alle iniziative assunte in materia di personale, al contenzioso, all’avvocatura interna, ai servizi socio-sanitari, agli uffici medico-legali, all’attività ispettiva, alla gestione e dismissione del patrimonio.
Per gli enti previdenziali privati, in particolare, potranno essere evidenziati:
– le misure adottate (anche in considerazione delle previsioni contenute nei bilanci tecnici) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni;
– l’entità dei crediti contributivi e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all’obbligo contributivo;
– la composizione e la redditività del patrimonio;
– le eventuali iniziative volte a migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, con specifico riferimento alla facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996;
– il saldo di esercizio tra contributi e prestazioni complessivi (per la previdenza ed assistenza), e quello tra contributi e prestazioni nel settore esclusivamente pensionistico, in correlazione a quanto previsto dall’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124;
– il rispetto delle disposizioni in tema di contenimento delle spese, applicabili, ferme restando le disposizioni che recano vincoli in materia di spese per il personale, sino al 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma confermato dall’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
precedente “Perché le Casse di previdenza si oppongono al codice degli appalti” del 05.03.2025.
Il controllo dovrà riguardare anche il puntuale adempimento, da parte degli Enti di previdenza, degli obblighi di trasparenza in tema di pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli elementi utili per dare agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, tutte le informazioni sulla gestione, mobiliare ed immobiliare.
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