La riforma di Cassa Forense, la vigilanza e i termini della procedura (ormai scaduti)
Ricordando il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato, occorre sottolineare che il termine per deliberare sulla bozza della riforma previdenziale forense è scaduto.
In evidenza
Parto da due dati inoppugnabili:
- la bozza di riforma di Cassa Forense è stata inviata ai Ministeri Vigilanti il 2 febbraio 2023 come risulta, inequivocabilmente, dalla nota del Ministero del Lavoro, (https://www.cassaforense.it/media/10501/punto-xx-nota-ministero-del-lavoro-20230001509.pdf )
- i Ministeri Vigilanti in base al DPCM 46/2011, n. 33, hanno 180 giorni di tempo per deliberare, salvo proroghe conseguenti alla richiesta di elementi informativi.
Il termine è scaduto. Ho allora chiesto al DG di Cassa Forense se i Ministeri Vigilanti avessero deliberato in proposito. Il DG di Cassa Forense mi ha subito risposto di non aver ancora ricevuto nessuna risposta. Non è dato però sapere se, nelle more, i Ministeri Vigilanti abbiano chiesto a Cassa Forense elementi informativi. Da parte mia, propendo per la risposta positiva perché non credo che i Ministeri Vigilanti si facciano scadere i termini. Per scrupolo ho chiesto notizie al Ministero del Lavoro ma, a tutt’oggi, non ho ricevuto risposta.
Sulla procedura il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 3578/2022 ha affermato che: «Come anticipato in premessa, il termine generale entro il quale il procedimento deve essere concluso, qualora non siano previsti dall’ordinamento giuridico specifici e diversi termini, è quello di trenta giorni indicato dall’art. 2, comma 2, della l. n. 241 del 1990, il quale ha previsto che, “nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. Lo stesso art. 2 al comma 3 ha consentito l’emanazione di norme regolamentari con le quali possono essere introdotti termini derogatori: ha quindi previsto che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali”. Il comma 4 ha disposto, infine, che “Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione”. […] È rilevante considerare che il termine massimo dei 180 giorni (comma 4) costituisce un’eccezione “di secondo grado”, che si pone quale regola derogatoria rispetto a quella ordinaria del termine di trenta giorni (comma 2) e a quella del limite massimo dei 90 giorni (comma 3), che con regolamento statale può essere fissato per qualsiasi materia di competenza statale».
Poiché i termini sono perentori sarà interessante vedere che cosa succederà. Sta di fatto che gli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, a tutt’oggi non conoscono la bozza di riforma e la procedura successiva.
Altre Notizie della sezione
L’obbligo di iscrizione in Cassa Forense
10 Gennaio 2025E la sua sostenibilità strutturale.
L’evoluzione del patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti dal 2013 al 2023.
07 Gennaio 2025Com’è noto, le Casse di previdenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro e, dal 2011, sono in attesa del decreto investimenti per cui a tutt’oggi, come ripetutamente denunciato dalla Covip, sono prive di una regolamentazione cogente in materia di investimenti.
L’Ente biologi patrocina il master su nutrizione alla Sapienza
02 Gennaio 2025Formazione applicata alla riproduzione; c'è tempo fino al 31/1.