Le linee guida per le casse di previdenza dei professionisti.
Le ha annunciate il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato nel corso dell’audizione presso la Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali del 25 novembre 2024.
In evidenza
«Per coniugare l’autonomia degli Enti previdenziali e la loro natura di soggetti privati con le esigenze di un’attività di indirizzo e controllo pubblicistico derivanti dalle funzioni e finalità istituzionali cui tali soggetti sono preposti, tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 1, comma 311, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025), che ha stabilito che le disposizioni del decreto costituiscono linee guida che gli Enti previdenziali sono tenuti a recepire nei propri regolamenti, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Un intervento che, nella tradizione e terminologia anglo-sassone, potrebbe dirsi di “soft law”. Lo schema di decreto, di cui è imminente l’invio al Consiglio di Stato, intende:
– orientare l’attività di investimento verso una adeguata strategia di diversificazione del patrimonio, che eviti la sovra-esposizione verso particolari tipologie di attivi (finanziari e non);
– rafforzare i presìdi organizzativi relativi alla gestione delle risorse e all’assunzione e monitoraggio dei rischi di investimento;
– incentivare un’adeguata politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
Le disposizioni del decreto mirano pertanto a orientare gli enti al conseguimento di una redditività adeguata al rischio, al fine di preservarne la capacità patrimoniale e la stabilità finanziaria, che rappresentano condizioni necessarie per l’assolvimento degli obblighi istituzionali nei confronti degli aderenti. In particolare, il provvedimento introdurrà disposizioni finalizzate a dare attuazione ad alcuni princìpi ritenuti essenziali. Al fine di incentivare una sana e prudente gestione, si richiederà l’adozione di procedure e strutture organizzative dedicate al monitoraggio, alla gestione e al controllo dei rischi assunti, adeguati alle dimensioni e alla complessità del portafoglio, nonché alla politica di investimento che intendono adottare. Le strategie di investimento dovranno inoltre privilegiare strumenti negoziati nei mercati regolamentati. Investimenti in beni diversi – ad esempio di tipo immobiliare – saranno ammessi, purché coerenti con la politica di investimento dell’Ente e indicati nei piani triennali di investimento del patrimonio immobiliare sottoposti ai Ministeri vigilanti. La tutela degli interessi degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche rappresenta un aspetto centrale della nuova disciplina, che introdurrà disposizioni sia in materia di incompatibilità, sia di gestione dei conflitti di interesse. Il rispetto della trasparenza sarà assicurato da specifici obblighi di referto e di pubblicazione, secondo una logica di accountability basata sul controllo diffuso da parte degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni.»
Il decreto interministeriale è atteso dal 2011 ed è stato “osteggiato” dalle Casse di previdenza per l’applicazione del codice degli appalti.
A breve, quindi, stando alle parole del Ministro, il decreto sarà inviato nuovamente al Consiglio di Stato per il suo parere, dico nuovamente perché lo schema di decreto a suo tempo predisposto, e mai entrato in vigore, era già stato inviato al Consiglio di Stato, il quale aveva reso dapprima il parere interlocutorio n. 2871/2015 e, successivamente, il parere definitivo nell’adunanza di sezione dell’11 febbraio 2016 leggibile al seguente link.
Naturalmente non conosco il nuovo schema di decreto ma mi auguro che le osservazioni già svolte dal Consiglio di Stato siano state recepite per non incorrere nel “gioco dell’oca”, cioè torna all’inizio, perché di anni ne sono trascorsi fin troppi ed è in gioco la provvista risparmiata dai professionisti italiani, unica garanzia per le loro pensioni.
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