L’obbligo di iscrizione in Cassa Forense
E la sua sostenibilità strutturale.
In evidenza
L’art. 1 del Regolamento unico della previdenza forense, entrato in vigore il 01.01.2025, così recita:
“Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa
- L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all’art. 4 (Art. 4 – (Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici) 1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione e l’anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l’evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. 2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell’ammontare della pensione) della Legge n.141/1992.
- L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all’Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo forense.
- Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art. 3 ed, eventualmente, dell’art. 4.
- L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo di corrispondere i contributi minimi.
- L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo di corrispondere i contributi minimi.
- Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile”.
L’art. 24, comma 24, della legge 214/2011 ha imposto alle Casse dei professionisti, entro il 30 giugno 2012, di fare riforme per una sostenibilità, con i soli saldi previdenziali, a 50 anni. L’obiettivo, aveva spiegato l’allora Ministro Fornero, era “rendere aderente la pensione all’effettiva storia contributiva di ciascuno e smettere di caricare sul futuro, e sui giovani, il peso di pensioni scollegate da quanto realmente versato”.
Sul punto la Corte dei conti il 30 novembre 2023, avanti la Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali, ha detto e scritto che “Ai fini della valutazione dell’equilibrio prospettico dei bilanci delle Casse e, quindi, della sostenibilità delle singole gestioni un rilievo particolare assume il già cennato obbligo normativo di dotarsi di un bilancio tecnico attuariale con una cadenza almeno triennale. In sostanziale adesione e in continuità con quanto previsto con il d.l. n. 201/2011 (art. 24, comma 24) la maggioranza delle Casse si sono dotate di un bilancio tecnico – predisposto da un attuario libero professionista – con proiezione a cinquant’anni, i cui risultati sono attentamente valutati dalla Corte nei propri referti, pur nella consapevolezza di considerare con la dovuta prudenza stime, soprattutto quando riferite ad un più lontano arco temporale, che scontano, ovviamente, la validità delle ipotesi evolutive di natura demografica, economica e finanziaria prese in considerazione. È sempre in attuazione della disposizione di cui all’art. 24 sopra ricordato che la Casse hanno adottato misure per garantire la sostenibilità delle gestioni anche in un lasso di tempo così esteso, quali l’innalzamento dell’età pensionabile ed un calcolo dell’assegno pensionistico in direzione del sistema contributivo, fermo restando il meccanismo del prorata (ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 763 della l. n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 488 della l. n. 147/2013).”
Con la nota del 27.09.2024 il Ministero del lavoro, nell’approvare la riforma di Cassa Forense, tra il resto, scriveva: «“la proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge. Tuttavia, in un’ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale. Pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall’andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell’orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma”. La necessità di ulteriori futuri interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale, come puntualizzato dal Ministero dell’economia, è testimoniata anche dall’indice di congruità dell’aliquota contributiva di cui all’art. 5 del D.M. 29 novembre 2007, in peggioramento dal 2044 nelle proiezioni post-riforma nonché dal rapporto fra iscritti attivi/pensionati non contribuenti, previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione. Sotto il profilo dell’adeguatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l’analisi dei tassi di sostituzione di cui all’art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.
A seguito della riforma, si evidenzia che il tasso di sostituzione netto di un iscritto che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell’ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell’ultimo reddito professionale. Per chi accede nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell’ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell’ultimo reddito per le donne. Per i pensionati futuri nel 2065, il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell’ultimo reddito professionale per le donne. Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere. Posto quanto sopra, per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l’erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all’analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell’adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell’economia che considera “opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un’adeguata informativa circa l’importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”».
Agli effetti della sostenibilità formale a 30 anni rilevo che dal 2025 al 2044, quando il saldo previdenziale inizierà a passare in negativo, trascorrono 19 anni e non 30.
Il problema si pone per chi oggi si iscrive per la prima volta in Cassa Forense, tra l’obbligatorietà dell’iscrizione e la mancanza di sostenibilità strutturale a 50 anni come per legge.
Non mi sembra un problema trascurabile.
E’ vero che, ai sensi dell’art. 68, per il nuovo iscritto, la pensione di vecchiaia si conseguirà al compimento del 70esimo anno di età, con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, ma, per poter fruire dell’integrazione al trattamento minimo, occorreranno non 30 bensì 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza, oltre quindi l’attuale sostenibilità formale.
L’obbligatorietà reggerà all’eventuale vaglio giudiziario?
Il problema di cui sopra è già stato affrontato dal Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1954/2020, che ha ribadito la legittimità costituzionale dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012, recepita nell’art. 1 del Regolamento unico di cui sopra, che sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione a Cassa Forense e del versamento di contributi minimi, per tutti gli iscritti all’Albo degli avvocati.
In quel caso, tra le altre eccezioni, la ricorrente lamentava che, nel lungo periodo, non vi sarebbe sostenibilità finanziaria della Cassa Forense, prevista dall’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, convertito con modificazione nella legge n. 214 del 2011, tanto che i valori previsti nel cd. bilancio tecnico, dovendosi proiettare su un periodo di 50 anni, non sarebbero attendibili; di qui l’illegittimità del suo obbligo di iscrizione.
Il Tribunale di Foggia nella sentenza indicata ha ritenuto la doglianza infondata sotto vari profili.
In primo luogo, se pure può essere vero che è estremamente difficile fare previsioni su un arco temporale di 50 anni con un certo margine di attendibilità, non di meno il periodo da considerare è previsto direttamente dalla fonte normativa (il ridetto art. 24); di poi una simile censura rimane allo stato del tutto apodittica, affidata in causa ad alcuni articoli tecnici e di dottrina che non costituiscono prova: pertanto, anche un eventuale CTU tecnico – contabile o attuariale è inammissibile perché del tutto esplorativa.
Nel caso di specie la non sostenibilità strutturale è comprovata dalla nota 27.09.2024 dei Ministeri Vigilanti che articolano le loro conclusioni proprio sulla base del Bilancio tecnico, allegato da Cassa Forense.
Non ci sarebbe quindi bisogno nemmeno di una CTU, risultando l’insostenibilità strutturale agli atti.
Fa, quindi, benissimo Cassa Forense a potenziare il proprio Ufficio Legale con 2 esperti in diritto previdenziale.
Ricordo che le candidature potranno essere inviate fino alle ore 24.00 del giorno 23.01.2025.
Consiglio anche di dare esecuzione alle sollecitazioni Ministeriali, pubblicando tutti gli atti relativi alla riforma, e non solo, magari anche gli statuti di Sicav e Sicaf e le nomine nei rispettivi CdA e Collegi sindacali con i relativi compensi, e di organizzare un convegno, aperto a tutti, per cercare di individuare la strada per raggiungere la sostenibilità strutturale, che oggi non c’è, perché il futuro previdenziale di chi si iscriverà dal 01.01.2025 non può dipendere dall’alea dei mercati finanziari, senza porsi in contrasto con l’art. 38 della nostra Carta Costituzionale.
Altre Notizie della sezione
L’evoluzione del patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti dal 2013 al 2023.
07 Gennaio 2025Com’è noto, le Casse di previdenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro e, dal 2011, sono in attesa del decreto investimenti per cui a tutt’oggi, come ripetutamente denunciato dalla Covip, sono prive di una regolamentazione cogente in materia di investimenti.
L’Ente biologi patrocina il master su nutrizione alla Sapienza
02 Gennaio 2025Formazione applicata alla riproduzione; c'è tempo fino al 31/1.
Oggi è l’ultimo giorno dell’anno
31 Dicembre 2024Un Collega mi scrive per dirmi di aver avuto un confronto duro, sulla base dei miei interventi, con un Delegato di Cassa Forense, il quale sostiene che il funding ratio è oggi superiore al 1500%.