Anno: XXV - Numero 212    
Martedì 19 Novembre 2024 ore 14:00
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Per 6 anni anche i nuovi iscritti vanno nel misto

Con la retrodatazione dell’iscrizione in cassa forense.

Per 6 anni anche i nuovi iscritti vanno nel misto

L’utilizzo della retrodatazione non è di poco momento ed è tale da ritardare l’opzione al contributivo puro per i nuovi iscritti dal 01.01.2025.

L’art. 3 del novellato Regolamento unico della previdenza forense, che entrerà in vigore l’01.01.2025, così recita:

“1. Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro prima iscrizione alla Cassa, possono beneficiare della retrodatazione per un massimo di sei anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

  1. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
  2. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall’art. 7, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione.
  3. L’interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di retrodatazione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura prevista dall’art. 37, comma 1. Entro il medesimo termine di dodici mesi l’interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali, con applicazione degli interessi al tasso dell’1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell’effettivo pagamento. L’interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell’ultima rata.”

Ne consegue che se l’iscritto dal 01.01.2025 eserciterà la facoltà della retrodatazione dell’iscrizione dovrebbe rientrare tra i soggetti con anzianità contributiva alla data del 31.12.2024 e quindi beneficiare del più favorevole trattamento pensionistico conseguente al sistema misto e cioè retributivo sino al 31.12.2024 e contributivo, successivamente.

Non so se questo effetto sia stato valutato nella sua portata attuariale (dal 2025 al 2031), che non mi pare indifferente.

Nelle FAQ, CF scrive che “GLI ANNI ACQUISITI PER MEZZO DELLA RETRODATAZIONE SONO A TUTTI GLI EFFETTI ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE”.

E ancora: “Il riscatto e la retrodatazione sono istituti che consentono di recuperare anni ai fini previdenziali. La retrodatazione consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di sei e può essere esercitata esclusivamente entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa. Tale istituto sposta a tutti gli effetti la decorrenza della iscrizione. Il riscatto consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di tre, il corso legale di laurea per un massimo di 4/5 anni a seconda se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e gli anni di servizio militare o civile a questi equiparato fino a un massimo di due. Tale istituto, che non sposta tuttavia la decorrenza della iscrizione, può essere utilizzato in ogni momento della propria vita professionale per aumentare l’anzianità ai fini previdenziali utile al raggiungimento del requisito pensionistico. Relativamente all’onere dei due istituti giova ricordare che mentre per la retrodatazione il costo è identico a quello originariamente previsto per gli anni di riferimento, per il riscatto l’onere dovuto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e comunque non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla somma dei contributi minimi (soggettivo di base ed integrativo) previsti per l’anno di presentazione della domanda”. (Si veda il nuovo art. 45 del Regolamento).

“Un ulteriore beneficio, per tutti gli iscritti indipendentemente dall’età, è dato dal fatto che gli anni che formano oggetto di retrodatazione, a differenza di quelli oggetto di riscatto, sono considerati anni di “iscrizione effettiva” alla Cassa, con la conseguenza che di essi si tiene conto anche ai fini della decorrenza dell’iscrizione, che è importante al fine di assicurare all’iscritto alcune coperture previdenziali ed assistenziali che maturano in caso di iscrizione alla Cassa anteriore al compimento del 40esimo anno di età, protratta ininterrottamente per almeno cinque anni (pensione di invalidità e pensione di inabilità) o per almeno dieci anni (pensione indiretta).” (Delegato Agostino Maione in CFnews del 04.09.2019).

Allora istruzioni per l’uso per i nuovi iscritti dal 01.01.2025: avvalersi della RETRODATAZIONE per rientrare nel sistema MISTO, cioè con anzianità contributiva al 31.12.2024, più favorevole per l’iscritto!

 

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