Professionisti Pnrr: le indicazioni Inarcassa
I professionisti a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr: è possibile cancellarsi o meno dalla Cassa previdenziale di appartenenza
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Con l’approvazione del decreto Assunzioni (decreto legge n. 80/2021) vengono introdotte nuove misure per incentivare il reclutamento da parte della Pubblica Amministrazione dei migliori professionisti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
A tal riguardo, Inarcassa ha fornito utili chiarimenti ai liberi professionisti assunti dalle PA con contratto di lavoro a tempo determinato in attuazione del PNRR.
In particolare, in base a quanto stabilito dal dl n. 80/2021, modificato dall’art. 31 del dl 6 novembre, n. 152 e dal decreto interministeriale di attuazione del 2 settembre 2022, si ha:
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e’ richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E’ in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.
In definitiva:
- non sono tenuti alla cancellazione dall’albo professionale;
- hanno la facoltà di mantenere l’iscrizione o chiedere la cancellazione presso la Cassa previdenziale di appartenenza.
Inoltre, nel caso in cui il professionista decida di cancellarsi dal proprio Ente di riferimento, potrà chiedere la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ex PNRR senza dover sostenere alcuna spesa.
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Di seguito quanto stabilito dal decreto del 2 settembre 2022 e quanto chiarito da Inarcassa in merito.
Decreto 2 settembre 2022
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 256 del 2 novembre 2022) il decreto 2 settembre 2022, disponibile in allegato, contenente le modalità in merito all’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla Cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla Pubblica Amministrazione.
In particolare, stabilisce:
- l’ambito di applicazione e regime contributivo;
- l’opzione per il non mantenimento dell’iscrizione agli enti previdenziali;
- l’opzione per il mantenimento dell’iscrizione agli enti previdenziali;
- il regime transitorio e norme specifiche.
I chiarimenti Inarcassa
Soggetti interessati
I soggetti interessati da tale provvedimento sono:
- i professionisti iscritti a Inarcassa assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del PNRR.
Opzione per i professionisti
I professionisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato possono scegliere:
- la cancellazione (art. 2 del dm del 2 settembre 2022); la posizione sarà assimilata all’esclusione, per assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. Il professionista dovrà soltanto versare il contributo integrativo sul volume di affari professionale prodotto nel periodo;
- il mantenimento dell’iscrizione (art. 3 del dm del 2 settembre 2022). Durante il periodo di assunzione presso la PA, il professionista dovrà versare il contributo integrativo e soggettivo (minimi e conguaglio), nonché il contributo di paternità, con esclusione del contributo di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS.
Tutela previdenziale e assistenziale
Viene, inoltre, chiarito come comportarsi in caso di cancellazione o di mantenimento dell’iscrizione; rispettivamente si ha che:
- il professionista non può godere delle prestazioni assistenziali durante il periodo in cui risulta cancellato. Al termine del rapporto di lavoro presso la PA, dovrà richiedere la reiscrizione ad Inarcassa e potrà ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso l’Inps senza oneri a suo carico;
- il periodo di iscrizione ad Inarcassa resta valido ai fini del diritto e del calcolo dell’anzianità previdenziali. Durante il periodo in cui viene assunto l’incarico di lavoro presso la PA, come previsto dal PNRR, non sono invece cumulabili le prestazioni assistenziali erogate allo stesso titolo dalla gestione pubblica dell’INPS (ad esempio la maternità, inabilità temporanea da malattia o infortunio). Il professionista può godere di eventuali altre prestazioni assistenziali erogate dall’Associazione (polizza sanitaria, indennità di paternità, sussidi, mutui, finanziamenti) solo a condizione di non aver presentato medesima istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. A tal fine, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non aver beneficiato di analoghe prestazioni dall’INPS.
Come comunicare la scelta
Infine, Inarcassa fornisce indicazioni ai professionisti su come comunicare la propria scelta di mantenere o meno l’iscrizione: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i professionisti che alla predetta data risultano già assunti dalle PA, sono tenuti a comunicare, tramite posta elettronica certificata, all’ente previdenziale sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Sul sito Inarcassa il modulo in merito alla comunicazione di assunzione presso la PA con contratto a tempo determinato in attuazione del PNRR.
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