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Investimenti Zes Unica: discriminazione da sanare

Problemi nel rilascio certificazione del revisore legale

Investimenti Zes Unica: discriminazione da sanare

 l recente D.M. 17 maggio 2024 in materia di ZES prevede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, predisposta dall’impresa, debbano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, prevedendo che siano esclusivamente i soggetti iscritti nella sezione A del Registro al rilascio di tale certificazione.

 “L’esclusione” spiega Marco Cuchel Presidente ANC “dalla possibilità del rilascio della certificazione per i Revisori Legali con incarichi non attivi da un triennio, e quindi transitati nella sezione B del Registro dei Revisori Legali, appare incomprensibile e priva di logica, tanto più che gli stessi sono assoggettati ai medesimi obblighi formativi annuali dei soggetti attivi della sezione A”.

Per sanare questa disparità, a giudizio di ANC, si rende necessaria da parte del Legislatore la modifica dell’art. 7, del decreto ministeriale 17 maggio 2024, nella parte in cui prevede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile debbano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nella sola sezione A, ampliando tale opportunità professionale anche ai Revisori iscritti nella sezione B del Registro. Ciò in ragione del fatto che la differenza tra le due sezioni è data dalla sola circostanza di aver svolto attività di revisione legale negli ultimi tre anni, che consente di mantenere l’iscrizione nella sezione A del registro, essendo la sezione B riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno svolto attività di revisione legale.

Il Revisore viene pertanto iscritto nella sez. B del Registro Revisori non per demerito ma per la sola condizione di non avere incarichi in corso.

Tale differenza non preclude, in ogni caso, agli iscritti nella sezione B, come chiarito da una faq del MEF, “lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge. La distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.

“Si rende pertanto urgente” conclude il Presidente Cuchel “una modifica del D.M. 17 maggio 2024 che ripristini pari opportunità tra Revisori attivi sezione A e Revisori non attivi sezione B, non avendo ragione di esistere questa disparità, preso atto anche della medesima formazione specialistica che gli iscritti di entrambe le sezioni sono chiamati obbligatoriamente ad assolvere”.

ANC Comunicazione

 

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